Sentenza del 20/07/2017 n. 807 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Tasse automobilistiche - riscossione - termini di decadenza - previsione normativa in punto di termini di decadenza per l'attività di riscossione della tassa automobilistica accertata con atto impositivo divenuto definitivo - assenza - prescrizione ordinaria decennale - applicabilità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2007, di importo pari a 182,22 euro, sostenendo che l'azione di riscossione fosse tardiva. L'avviso di accertamento era stato notificato il 29 ottobre 2009 e non era stato impugnato, divenendo definitivo. Secondo la contribuente, la successiva cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e quindi entro il 30 ottobre 2012 o, comunque, entro il termine previsto per la riscossione dei tributi. La cartella, notificata il 22 aprile 2013, sarebbe stata pertanto tardiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile il termine decadenziale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. In appello, la Commissione ha riformato tale decisione, accogliendo l'impugnazione della Regione Veneto. Ha rilevato che il d.P.R. n. 43/1988, cui faceva rinvio la disciplina previgente delle tasse automobilistiche, era stato abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 112/1999 e che non era stata introdotta una diversa norma speciale che stabilisse un termine decadenziale per la notifica della cartella relativa a un tributo regionale già accertato con atto definitivo. Doveva quindi applicarsi la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., termine rispettato nel caso concreto. La cartella è stata dichiarata legittima e tempestiva. La contribuente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 182,22 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 63 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
La disposizione prevedeva il rinvio alla disciplina del d.P.R. n. 602/1973 per la riscossione coattiva, ma tale disciplina è stata successivamente abrogata.
Art. 68 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Ha abrogato il d.P.R. n. 43/1988 dal 1° luglio 1999, eliminando il precedente rinvio normativo utilizzato per individuare un termine decadenziale applicabile alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali.
Art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È stato ritenuto non applicabile al caso concreto come termine decadenziale speciale per la notifica della cartella relativa a una tassa automobilistica regionale accertata con atto divenuto definitivo.
Art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Ha demandato alle Regioni la riscossione delle tasse automobilistiche, ma non ha introdotto uno specifico termine decadenziale per la riscossione coattiva successiva alla definitività dell'accertamento.
Art. 2946 del codice civile
In assenza di una disciplina speciale vigente, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai crediti derivanti da tassa automobilistica accertata con atto impositivo divenuto definitivo.
Art. 91, quarto comma, del codice di procedura civile
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di lite, che non possono superare il valore della domanda nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando un tributo regionale, come la tassa automobilistica, è stato accertato con un atto regolarmente notificato e non impugnato, l'accertamento diventa definitivo e costituisce il presupposto per la riscossione.
- Per le tasse automobilistiche accertate dopo l'abrogazione della disciplina previgente, non si può applicare automaticamente il termine decadenziale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 se manca una norma speciale vigente che lo preveda espressamente.
- In assenza di uno specifico termine di decadenza, la riscossione del credito tributario definitivamente accertato è soggetta, secondo l'orientamento recepito nella sentenza, alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.
- La definitività dell'avviso di accertamento limita le contestazioni successive: nella fase di impugnazione della cartella, di regola, non è più possibile rimettere in discussione il merito dell'accertamento, ma soltanto verificare la validità e la tempestività della riscossione.
- Per valutare la tempestività di una cartella occorre distinguere tra decadenza, che richiede una previsione normativa specifica, e prescrizione, che opera in via ordinaria quando non esiste una disciplina speciale applicabile.
- La ricostruzione deve comunque essere verificata alla luce della normativa vigente e dell'eventuale giurisprudenza successiva, perché termini e regole di riscossione possono essere stati modificati da interventi legislativi posteriori.
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