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Sentenza

Sentenza del 20/07/2017 n. 3297 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSA AUTOMOBILISTICA - Autoveicoli in locazione finanziaria - Società di leasing e utilizzatore - Obbligazione solidale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello della società di leasing è stato accolto integralmente. La sentenza di primo grado è stata riformata e l'avviso di accertamento è stato annullato. La Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio: 1.000 euro, oltre accessori di legge, per il primo grado e 1.200 euro, oltre accessori di legge, per il giudizio d'appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria. La società di leasing contestava l'avviso di accertamento sostenendo che, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 99/2009, l'obbligazione tributaria gravasse sull'utilizzatore del veicolo risultante dal PRA e non sulla società concedente, proprietaria del mezzo. La Commissione ha escluso che tra proprietario e utilizzatore sussista un'obbligazione solidale, poiché tale solidarietà non è prevista espressamente dalla legge ed è incompatibile con il tenore e la finalità della disciplina.

Norme richiamate

  • Legge n. 99/2009, articolo 7, comma 2, lettera b)

    Ha modificato l'articolo 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982.

    La modifica ha individuato tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, con la conseguenza che, per i veicoli in leasing, l'obbligazione grava sull'utilizzatore in alternativa al proprietario e non determina una responsabilità solidale tra i due soggetti.

  • Decreto-legge n. 953/1982, articolo 5, comma 32

    Al pagamento delle tasse [...] sono tenuti coloro che [...] risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico.

    La norma collega il pagamento della tassa automobilistica al soggetto risultante dal PRA e considera l'utilizzatore in leasing come soggetto obbligato autonomo e alternativo rispetto al proprietario.

  • Legge 21 maggio 1955, n. 463, articolo 18

    È richiamata quale base normativa per il decreto ministeriale che stabilisce il termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

Massime di principio

  • Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, la tassa automobilistica deve essere riferita all'utilizzatore risultante dal PRA, non alla società di leasing proprietaria del veicolo.
  • La previsione normativa di più categorie di soggetti obbligati non implica automaticamente un'obbligazione solidale: la solidarietà deve essere espressamente prevista o risultare in modo inequivoco dalla legge.
  • La modifica normativa del 2009 deve essere interpretata come scelta alternativa tra proprietario e utilizzatore, volta ad adeguare il tributo alla realtà economica del leasing.
  • Un avviso di accertamento notificato alla sola società di leasing per il mancato pagamento della tassa automobilistica può essere annullato quando, alla scadenza del termine, il veicolo risultava utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.
  • Ai fini dell'individuazione del debitore, è essenziale verificare chi risultava iscritto o annotato nel pubblico registro automobilistico alla data rilevante per il pagamento.

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