Sentenza del 20/07/2017 n. 4915 - Comm. Trib. Prov. Milano
Servizi resi nell'ambito di gruppi internazionali - Congruità ed inerenza delle "spese di regia" - Attestazione risultante dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione incaricata della revisione annuale - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prova della congruità e dell'inerenza delle spese di regia sostenute dalla società residente per servizi resi dalla capogruppo estera. In particolare, si discuteva se la certificazione rilasciata dalla società di revisione incaricata della revisione annuale e del bilancio potesse costituire un elemento idoneo a dimostrare l'effettività, la congruità e l'inerenza dei costi dedotti.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto rilievo probatorio alla certificazione della società di revisione. Le società di revisione, pur essendo incaricate e remunerate dalle società sottoposte a controllo, devono essere considerate imparziali e indipendenti per definizione e dotate di specifica competenza tecnica. Pertanto, le verifiche annuali e di bilancio e la relativa attestazione possono concorrere a dimostrare la congruità e l'inerenza delle spese di regia addebitate dalla capogruppo estera. L'esito è favorevole alla società contribuente.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi per servizi infragruppo richiede la dimostrazione della loro effettività, inerenza all'attività d'impresa e congruità rispetto ai servizi ricevuti.
- La certificazione della società di revisione può costituire un elemento probatorio rilevante per dimostrare la correttezza e la congruità delle spese di regia, soprattutto quando deriva da verifiche contabili e di bilancio svolte professionalmente.
- Il fatto che la società di revisione sia remunerata dalla società controllata non esclude automaticamente l'attendibilità della certificazione, poiché tali soggetti sono istituzionalmente tenuti a operare con indipendenza e imparzialità.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti infragruppo, fatture, criteri di ripartizione dei costi, documentazione dei servizi concretamente ricevuti e relazioni o certificazioni della società di revisione.
- La certificazione non sostituisce necessariamente ogni altra prova: la sua efficacia deve essere valutata insieme alla documentazione che dimostra quali servizi siano stati prestati e il collegamento degli stessi con l'attività della società residente.
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