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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17755/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 29/10/2020, articolato in due motivi principali: (1) violazione dell'art. 429 c.p.p. per presunta genericità dell'imputazione relativa alla condotta per cui è stata confermata responsabilità (in particolare i rimborsi ai soci, ritenuti alla base della bancarotta preferenziale, sarebbero stati descritti solo nella perizia del consulente del P.M. non presente nel fascicolo di dibattimento); (2) violazione dell'art. 216 legge fallimentare e dedotta liceità dei pagamenti ai soci (sostegno che i rimborsi erano legittimi, che la società aveva indici di liquidità positivi in alcuni anni, che i finanziamenti erano consentiti e che la socia risultava creditrice netta alla data del fallimento, quindi non vi sarebbe stato pregiudizio per i creditori).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla genericità: l'imputazione indicava l'ammontare (euro 154.066,37), le modalità di fuoriuscita delle somme, il periodo temporale (rimborsi ai soci dal 2011 al 2014) e i nomi dei soci, consentendo la difesa; inoltre la relazione del consulente del P.M. risultava acquisita agli atti. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e volto a un diverso apprezzamento di merito senza contestare con la necessaria precisione il travisamento della prova; la sentenza d'appello aveva correttamente qualificato le restituzioni come bancarotta preferenziale alla luce dell'entità, della temporalità e della finalizzazione delle operazioni a vantaggio dei soci a danno degli altri creditori. Il ricorrente è anche condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 429 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato il requisito di specificità dell'imputazione come soddisfatto quando sono indicati gli elementi essenziali (soggetti, ammontare, modalità e periodo) che permettono all'imputato di difendersi; non è sufficiente una generica eccezione di "non conoscenza" dei fatti.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di censura per vizio di diritto nella motivazione; la Corte ha considerato la deduzione come inammissibile o manifestamente infondata ove mancasse specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Aplicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistere profili di colpa per la proposta di ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alle limitazioni nella formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla fattispecie di bancarotta preferenziale; la Corte ha confermato che rimborsi a soci possono integrare tale fattispecie se, per entità, epoca e finalizzazione, avvantaggiano i soci a danno degli altri creditori.

  • art. 2467 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la liceità dei rimborsi ai soci; la Corte ha valutato che la lecita operatività ai sensi dell'art. 2467 non escludeva, alla stregua della prova, la qualificazione delle restituzioni come preferenziali nell'ambito del dissesto.

Massime di principio

  • La specificità dell'imputazione penale richiede l'indicazione degli elementi essenziali (soggetti coinvolti, importi, modalità operative e periodo temporale): se presenti, l'eccezione di genericità è destinata a fallire.
  • In materia di bancarotta preferenziale, non è determinante solo la presenza di rimborsi verso soci: il giudice valuta l'entità, il periodo rispetto allo stato di crisi dell'impresa e la finalizzazione delle operazioni (se hanno avvantaggiato i soci a danno degli altri creditori).
  • La cassazione non è il luogo per una rinnovata rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che si limitano a rieplicitare la diversa interpretazione degli stessi elementi senza dimostrare un errore specifico o un travisamento della prova sono inammissibili.
  • La documentazione peritale acquisita in istruttoria ha rilevanza anche in sede di impugnazione: l'assenza apparente di un documento nel fascicolo di dibattimento va valutata con attenzione e non determina automaticamente la genericità dell'imputazione se gli elementi essenziali risultano indicati.
  • Se un ricorso è manifestamente infondato o generico, il ricorrente può essere sanzionato con condanna alle spese e con pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La legittimità formale di pagamenti o rimborsi ai soci (anche con riferimento all'art. 2467 c.c.) non esclude automaticamente la responsabilità penale se tali operazioni, nel contesto, hanno determinato pregiudizio per i creditori e risultano effettuate in condizioni di crisi o con consapevolezza dello stato di dissesto.

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