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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04256/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è ritenuta sufficiente in quanto la Corte territoriale ha fatto riferimento alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dalla condotta successiva al reato, segnata dalla mancata partecipazione al processo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla sua persona e che il diniego delle attenuanti sarebbe stato ingiustificato. La Corte di cassazione rileva però che la censura, così formulata, non è consentita nei termini proposti in sede di legittimità e risulta comunque manifestamente infondata, perché la motivazione della decisione impugnata non presenta evidenti illogicità e si fonda su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, quando la motivazione impugnata sia immune da evidenti illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice di merito che neghi le circostanze attenuanti generiche adempie al dovere motivazionale se richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo tenuto a confutare uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La deduzione di vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità o lacune decisive.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, la capacità a delinquere può essere desunta dai precedenti penali e dalla condotta successiva al fatto, inclusa la mancata partecipazione al processo, se tali elementi siano valorizzati dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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