Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso il decreto di espulsione ex art. 16 d.lgs. 286/98. L'opposizione era stata trasmessa non all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento (come previsto dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022), ma al Tribunale di sorveglianza; il ricorrente deduce la violazione dell'art. 87-bis e sostiene che l'opposizione è diversa da una "impugnazione" e quindi non dovrebbe essere soggetta alle stesse regole telematiche; denunzia altresì violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che l'opposizione ex art. 16 d.lgs. 286/98 sia assimilabile a una forma di impugnazione e che l'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 si applichi (in particolare i commi richiamati). Di conseguenza l'atto doveva essere depositato telematicamente all'indirizzo PEC individuato dall'art. 87-bis (ossia l'indirizzo dell'autorità destinataria validato dal DGSIA) e l'invio alla PEC del Tribunale di sorveglianza anziché a quella dell'ufficio che ha emesso il provvedimento ha comportato l'inammissibilità. La Corte ha escluso la possibilità di sanatoria valutando il "raggiungimento dello scopo" nel sistema telematico, richiamando l'orientamento che impone rigore e tassatività nelle cause di inammissibilità telematiche; ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 16 comma 6
in tema di esecuzione dell'espulsione disposta quale sanzione sostituiva o alternativa alla detenzione, decide il magistrato di sorveglianza con decreto motivato che viene comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al difensore che possono proporre opposizione entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza, che decide entro venti giorni.
L'opposizione prevista dall'art. 16 è costruita sul modello dell'art. 667 c.p.p. ed è stata ritenuta dalla Corte una forma di impugnazione alle regole della quale deve attenersi.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis (commi 3, 4, 5, 6, 7)
le disposizioni ... si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni ... (e indicazioni circa gli indirizzi PEC validi individuati dal DGSIA e le cause di inammissibilità per deposito in indirizzi non abilitati).
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 87-bis all'opposizione ex art. 16 T.U. imm. (per effetto del comma 6) e ha affermato che il deposito telematico deve avvenire all'indirizzo PEC corretto indicato dalla normativa/Decreto Direttoriale; l'inosservanza produce inammissibilità senza possibilità di sanatoria basata sul "raggiungimento dello scopo".
codice di procedura penale, art. 667 comma 4 e art. 461
riferimento normativo alle opposizioni disciplinate nel codice di procedura penale
L'opposizione ex art. 16 è stata considerata assimilabile, nella struttura, all'opposizione di cui all'art. 667 c.p.p.; l'estensione delle regole processuali delle impugnazioni alle opposizioni è coerente con il "modello" procedurale richiamato dall'art. 16.
codice di procedura penale, artt. 111-bis, 582, 591
richiamati come norme che disciplinano le modalità telematiche e le conseguenze dell'inosservanza delle regole di deposito telematico delle impugnazioni, a supporto del principio di tassatività nell'applicazione delle cause di inammissibilità.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 16 d.lgs. 286/98 va considerata, in termini applicativi, una forma di impugnazione: pertanto si applicano le stesse regole formali previste per le impugnazioni telematiche.
- Il deposito telematico deve avvenire all'indirizzo PEC ufficiale e validato per l'ufficio destinatario (quello indicato dalla normativa o dal decreto direttoriale/DGSIA): l'invio a caselle diverse può determinare l'inammissibilità senza possibilità di sanatoria.
- Nel sistema telematico non trova facile spazio il criterio del "raggiungimento dello scopo" quale mezzo di sanatoria: la Corte privilegia il rigore e la tassatività delle cause di inammissibilità previste dal legislatore telematico.
- Il difensore deve verificare preventivamente l'indirizzo PEC destinatario indicato dalle fonti ufficiali (DGSIA/Decreto Direttoriale) e inviare l'opposizione all'ufficio che ha emesso il provvedimento (Magistrato di sorveglianza), non genericamente al Tribunale competente a decidere.
- Errori formali relativi alle modalità di deposito possono precludere l'esame del merito e costituire violazione procedurale non sanabile, incidendo anche sul diritto di difesa: perciò la cura delle formalità telematiche è essenziale.
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