Cassazione Penale, Sentenza n. 12242/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2023 del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 14/09/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, capo 1, con partecipazione contestata da gennaio 2019) e per più capi di detenzione a fini di spaccio. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (anche ai sensi dell'art. 273 c.p.p.), lamentando: mancata autonoma valutazione del riesame (mera trasposizione delle argomentazioni del G.I.P. e copia delle richieste della Procura); omissione di risposta alle deduzioni difensive; insufficiente o viziata valutazione degli indizi a sostegno dell'esistenza della consorteria mafiosa (soprattutto in considerazione della pretesa storicità del fatto associativo che risalirebbe al 1990 e dell'assenza di precedenti penali dei coindagati); e contestazione della validità probatoria delle intercettazioni e delle frequentazioni dedotte dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla presunta mancanza di autonoma valutazione del riesame, richiamando la giurisprudenza che limita l'obbligo di autonoma valutazione all'ordinanza adottata inaudita altera parte (art. 292, comma 2, c.p.p.). Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione sulla sussistenza della 'ndrangheta locale facente capo alla famiglia Carpino, richiamando precedenti giudiziali, l'operazione "Overland" e le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia. Quanto alla partecipazione specifica di Elia, il Tribunale aveva valorizzato conversazioni intercettate, rapporti stretti con esponenti di vertice e il ruolo di collegamento e attivismo in reati di stupefacenti. Le censure difensive sono state ricondotte a diverse valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava l'art. 273 nell'ambito della censura di vizio di motivazione/nullità; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate senza riconoscere rilievo sostanziale alla denuncia avanzata.
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile in relazione alla cosca Carpino: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi a causa della storicizzazione della consorteria, delle operazioni investigative pregresse e delle dichiarazioni dei collaboratori.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'ordinanza del riesame non richiede, a pena di nullità, un'autonoma valutazione dei gravi indizi quando non si tratta di provvedimenti adottati inaudita altera parte; pertanto la mera ripresa di argomentazioni del G.I.P. non determina nullità del provvedimento del riesame.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, essendo il provvedimento non idoneo a disporre la rimessione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- Il riesame non è obbligato a una autonoma e completamente nuova rivalutazione degli indizi rispetto al G.I.P.; l'assenza di tale 'autonomia' nella motivazione non comporta necessariamente nullità se non si è in presenza di provvedimenti adottati inaudita altera parte (art. 292 c.p.p.).
- Le censure in Cassazione contro provvedimenti cautelari personali devono denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La storicizzazione dell'operatività di una cosca e la convergenza di elementi quali precedenti indagini, operazioni (es. operazione "Overland") e dichiarazioni di collaboratori possono costituire un compendio indiziario idoneo a fondare la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso.
- Intercettazioni che evidenziano ruoli di collegamento, coordinamento o attivismo in reati (anche di stupefacenti) e rapporti stretti con esponenti di vertice possono costituire gravi indizi di partecipazione all'associazione; la loro valutazione rientra nella sfera di merito.
- Per resistere efficacemente a misure cautelari è necessario prospettare vizi di diritto specifici o dimostrare incongruenze manifeste e non limitarsi a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e sanzionato con spese e ammende.
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