Cassazione Penale, Ordinanza n. 01517/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato. I motivi dedotti riguardavano: la mancanza di dolo; l'assenza di certificazione medica delle lesioni; il vizio di motivazione sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché generiche, manifestamente infondate e sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese nel merito dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il tentativo di offrire una lettura alternativa dei fatti, perché la ricostruzione operata nella sentenza impugnata descriveva una condotta oppositiva e minatoria dell'imputato, di intensità tale da richiedere l'intervento di altri operanti. Quanto alle lesioni cagionate a un operante, la Corte ha osservato che esse risultavano già dalla ricostruzione dell'azione violenta e avevano trovato riscontro nella certificazione acquisita agli atti, anche se non trasmessa dal pubblico ministero nonostante richiesta. Quanto alla recidiva, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata, poiché dava conto dei precedenti penali dell'imputato, tra cui uno specifico per lesioni, valutati in relazione al reato oggetto di giudizio e considerati espressivi di perdurante capacità a delinquere e maggiore pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama la fattispecie solo per confermare l'affermazione di responsabilità già resa nei gradi di merito.
La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della loro relazione con il fatto oggetto di giudizio.
È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancanza dell'elemento soggettivo non può ridursi a una lettura alternativa del fatto quando la sentenza di merito abbia descritto in modo coerente una condotta oppositiva e minatoria idonea a integrare il reato contestato.
- La prova delle lesioni non richiede necessariamente che la certificazione medica sia formalmente richiamata nel ricorso o trasmessa dalla parte pubblica, se la sussistenza dell'evento risulta già dalla ricostruzione del fatto e dagli atti acquisiti.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando dia conto dei precedenti dell'imputato e del loro significato prognostico in relazione al nuovo reato, valorizzando la maggiore capacità a delinquere e la pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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