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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47787/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame e confermato la misura di custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e per reati connessi. Il ricorrente deduce vizi cumulativi: violazione di norme processuali e carenza di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Massimo Alj e da Emanuele Santo Sestito (riportate in annotazioni di polizia giudiziaria e non verbalizzate ai sensi dell'art. 357 cod. proc. pen.), nonché violazioni delle garanzie previste per gli indagati (art. 63 comma 2 e art. 350 cod. proc. pen.). Sostiene che tali dichiarazioni sono state utilizzate come elementi di prova per il decreto autorizzativo delle intercettazioni (decreto n. 317/2021 RIT e successivi) e per le proroghe, e che, depurate di tali dichiarazioni, mancherebbero i gravi indizi e l indispensabilit à delle intercettazioni; assume inoltre che le dichiarazioni dovessero essere verbalizzate e che, trattandosi di soggetti eventualmente minorenni o sottoposti a perquisizione, non siano state osservate particolari cautele.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha escluso che Alj e Sestito avessero la qualità di indagati al momento del rilascio delle dichiarazioni, rilevando che entrambi erano stati contestati soltanto ai fini dell'illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/1990, e ha confermato che la verifica della qualifica di indagato è sostanziale e non richiede necessariamente l iscrizione formale nel registro degli indagati. Quanto alla mancata verbalizzazione, la Corte ha richiamato l orientamento prevalente secondo cui le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e annotate dalla polizia giudiziaria non sono affette da invalidità automatica e sono utilizzabili ai fini di misure cautelari e di autorizzazioni alle intercettazioni. Ha inoltre sottolineato l autonomia di ciascun decreto autorizzativo di intercettazione, il quale non viene automaticamente contaminato da vizi di un provvedimento precedente se il nuovo provvedimento è motivato correttamente su basi autonome. Infine, la Corte ha ritenuto comunque sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente anche alla luce dei sequestri di modiche quantità di stupefacente in sue precedenti disponibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 74

    Norma principale contestata relativa al traffico illecito di stupefacenti; il provvedimento cautelare è stato adottato per reati ascrivibili a questa disposizione.

  • DPR n. 309/1990, art. 73 comma 5

    Prevede la disciplina per modiche quantità; il ricorrente ha sostenuto che i reati erano ascrivibili alla fattispecie meno grave e che per essa non sarebbero consentite intercettazioni.

  • DPR n. 309/1990, art. 75

    Riguarda le sanzioni amministrative per uso personale; la Corte ne ha tratto rilievo per escludere la qualifica di indagato degli acquirenti di modiche quantità, considerandoli persone informate sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 357 comma 2

    Prevede la verbalizzazione delle dichiarazioni dell'indagato; la Corte ha distinto questa esigenza da quella relativa alle persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni possono essere annotate dalla polizia giudiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 63 comma 2

    Garanzie per l indagato nell assunzione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che tale tutela trova applicazione quando la persona ha la qualifica sostanziale di indagato, non quando è mera persona informata sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 350

    Disciplina l utilizzabilità di notizie e indicazioni assunte senza assistenza del difensore; la Corte ha distinto le ipotesi previste dall art. 350 per gli indagati dalle annotazioni su persone informate sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Richiamato per l utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti anche se non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, secondo la giurisprudenza prevalente.

  • Codice di procedura penale, art. 195 comma 4

    Il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria nelle ipotesi indicate non opera generalizzatamente; la Corte ha sottolineato che il legislatore consente la documentazione delle dichiarazioni in altri casi.

  • Codice di procedura penale, art. 335

    Registro degli indagati; la Corte ha precisato che la mancanza di iscrizione formale non impedisce di valutare sostanzialmente la qualifica di indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 64

    Riguarda le garanzie per l indagato; la Corte ha richiamato che tali garanzie si applicano in presenza della qualità sostanziale di indagato.

Massime di principio

  • La qualifica di indagato va accertata secondo un criterio sostanziale e non formale: non è necessaria la mera iscrizione nel registro degli indagati per far scattare le garanzie previste per l indagato
  • Le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti possono essere utilizzate anche se non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, quando siano annotate o riportate in relazione di servizio; la mancata verbalizzazione non determina automaticamente inutilizzabilità
  • La verbalizzazione e le garanzie speciali (art. 357, art. 63, art. 350 c.p.p.) sono principalmente dirette a proteggere la posizione dell indagato; se il dichiarante non è oggettivamente indagato tali garanzie non si applicano integralmente
  • Ogni decreto autorizzativo di intercettazione ha autonomia motivazionale: un vizio dell originario decreto non si trasmette automaticamente ai provvedimenti successivi purché questi siano motivati su basi autonome
  • Per contestare l utilizzabilità di dichiarazioni o la validità di provvedimenti cautelari occorre dedurre censure specifiche e circostanziate; eccezioni generiche e non supportate da elementi non sono idonee a scalfire la motivazione del giudice
  • Il rinvenimento anche di modiche quantità di stupefacente, se correlato ad altri elementi indizianti, può contribuire alla sussistenza del fumus e dei gravi indizi richiesti per misure cautelari e per autorizzazioni alle intercettazioni

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