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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47084/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato prescritti i reati di appropriazione indebita commessi fino al 27/07/2013 e aveva confermato la condanna per il resto. Il ricorrente deduceva: (1-3) vizio di motivazione, travisamento della prova e mera apparenza della motivazione per avere la Corte ritenuto la responsabilita' nonostante la presunta mancanza di querela legittima e di prove univoche, oltre a presunta inversione dell'onere della prova; (4) violazione di legge per avere la Corte mantenuto immutata la sanzione complessiva (compreso l'aumento per continuazione) nonostante l'estinzione per prescrizione di reati satellite commessi fino al 27/7/2013; (5) errore materiale nella indicazione della data di un reato. Il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per rideterminazione della pena in ordine alla continuazione per i reati non prescritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e il quinto per difetto di specificità, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità penale e sulla legittimazione a proporre querela dell'Agenzia Amoruso s.r.l.; tuttavia ha accolto il quarto motivo limitatamente all'aumento di pena per continuazione riferito ai reati dichiarati estinti per prescrizione fino al 27/07/2013, perché la Corte di merito avrebbe dovuto eliminare proporzionalmente l'aumento per continuazione relativo ai reati estinti e non lasciare immutata la pena complessiva determinata in primo grado; la Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata solo in parte (sull'aumento per continuazione relativo ai reati prescritti) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per rideterminare la misura dell'aumento di pena. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione sui punti non censurabili è irrevocabile. La quantificazione della provvisionale non è stata sindacata in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzato per valutare la fondatezza delle censure sul travisamento della prova e sulla motivazione

  • art. 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Usato per dichiarare l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e per la mancanza di confronto con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'impugnazione in cassazione (ricorso proposto ai sensi di tale disposizione)

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamata nella motivazione in ordine alla legittimazione a proporre querela del soggetto giuridicamente danneggiato (Agenzia Amoruso s.r.l.)

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di aggravamento della pena per il solo appellante imputato e l'obbligo di riduzione della pena complessiva se l'appello dell'imputato è accolto con riferimento a reati concorrenti; la Corte l'ha applicata per affermare che, essendo estinti alcuni reati satellite, l'aumento per continuazione doveva essere proporzionalmente eliminato

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare il limite della Corte di cassazione: l'assenza di indicazioni nella sentenza impugnata impedisce alla Cassazione di rideterminare direttamente la sanzione e impone il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio sul punto

Massime di principio

  • La Corte d'appello che dichiara prescritti alcuni reati riuniti in continuazione deve ridurre proporzionalmente l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione: non è legittimo lasciare immutata la pena complessiva determinata in primo grado quando parte delle condotte sono estinte
  • Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave (divieto di reformatio in peius) e deve ridurre la pena complessiva se accoglie l'appello su reati concorrenti o su reati satellite
  • La legittimazione a proporre querela spetta al soggetto giuridicamente danneggiato: il mero pagamento a terzi non esclude che il datore di lavoro (o chi subisce l'inadempimento) sia considerato parte lesa e può essere legittimato a sporgere querela
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in appello senza un confronto articolato rende il ricorso inammissibile
  • Gli errori materiali che non incidono sulla decisione sostanziale sono irrilevanti in sede di legittimità; viceversa, errori o violazioni che incidono sulla determinazione della pena possono giustificare annullamento e rinvio
  • La quantificazione della provvisionale non è sindacabile in cassazione essendo connessa alla fase civile di liquidazione del danno, salvo profili di violazione di legge specificamente dedotti

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