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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09915/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge una riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/05/2025. Dal testo emerge che i motivi investivano la motivazione della decisione di merito, denunciandone la pretesa mancanza, contraddittorietà e palese illogicità, oltre a dedotte violazioni di norme processuali. La Corte di cassazione rileva però che tali censure sono manifestamente infondate: la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esistente, lineare, coerente e sorretta da esauriente disamina dei dati processuali. Viene inoltre richiamato, per smentire le doglianze, il passaggio della sentenza di merito relativo all'insussistenza del dedotto stato di necessità e dei presupposti per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito; la Corte di cassazione richiama tale passaggio per evidenziare che la relativa censura difensiva è smentita dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato presenti invece una motivazione esistente, coerente e logicamente strutturata, con completa disamina degli elementi processuali.
  • Le doglianze di violazione di norme processuali sono inammissibili quando risultino palesemente smentite dagli atti processuali e dal contenuto della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito ha escluso lo stato di necessità e i presupposti per la particolare tenuità del fatto, la censura di legittimità che si limiti a contestare tale valutazione senza evidenziare reali vizi logici o giuridici è destinata a essere respinta come manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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