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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31328/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di cinque aerogeneratori di un parco eolico. Dopo un primo accatastamento con rendita proposta e una successiva rettifica già divenuta definitiva, la società, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, ha presentato nuove dichiarazioni DOCFA escludendo dal calcolo della rendita l'intero aerogeneratore e, in generale, macchinari e impianti funzionali al processo produttivo. L'Agenzia ha invece emesso un avviso di accertamento attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre dell'aerogeneratore, ritenuta struttura distinta rispetto a navicella e rotore. La CTR del Molise ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo la torre rilevante ai fini estimativi e non applicabile la disciplina sopravvenuta; la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015 per errata inclusione della torre nella rendita; omessa pronuncia sulla natura autonoma o unitaria della torre; omessa motivazione sul medesimo punto; omesso esame di fatti decisivi, in particolare tre pareri tecnici universitari che qualificavano torre, navicella e rotore come componenti inscindibili dell'aerogeneratore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione di legge. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica non va computata quando integra una componente essenziale e attiva del macchinario, funzionalmente inserita nel processo produttivo dell'energia, anche se stabilmente infissa al suolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati assorbiti. La richiesta della controricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata disattesa perché non vi era stato annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. 208/2015

    "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare [...] è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi [...] [e] sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma sottrae dalla stima catastale i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo; la torre eolica, quando componente essenziale e attiva dell'aerogeneratore, rientra in tale esclusione.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti rispettivamente violazione di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 4 r.d.l. 652/39

    Richiamato come parte del quadro normativo di rilevanza catastale relativo all'"immobile urbano".

  • art. 2, comma 3, d.m. 2.1.1998 n. 28

    Richiamato come parte del quadro normativo di rilevanza catastale relativo alla nozione di unità immobiliare.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali, devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dal loro stabile ancoraggio al suolo.
  • Nel settore eolico la torre dell'aerogeneratore, quando svolge non solo una funzione di sostegno ma anche una funzione essenziale e attiva nel processo di produzione energetica, non va computata nella rendita catastale.
  • Se la decisione impugnata si fonda su un'erronea interpretazione della disciplina catastale e non su un diverso accertamento di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente l'errore di diritto senza rinvio per nuovo esame del fatto.
  • La richiesta di cessazione della materia del contendere non può essere accolta in assenza di un annullamento in autotutela dell'atto impositivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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