Cassazione Civile, Ordinanza n. 01249/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva ammesso in via privilegiata il credito di un professionista per compensi maturati per l’attività svolta quale direttore tecnico e progettista/responsabile tecnico in favore della società poi fallita, sulla base di un rapporto professionale sorto con scrittura privata del 2011 e protrattosi senza soluzione di continuità fino al 31 luglio 2017. Il fallimento ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., sostenendo che il privilegio non potesse estendersi a tutte le prestazioni dell’intero rapporto, ma dovesse limitarsi ai compensi relativi agli incarichi specifici conclusi nel biennio anteriore al fallimento, poiché il criterio decisivo sarebbe la prestazione dell’opera e non la sola liquidità/esigibilità del credito. Il professionista ha resistito con controricorso chiedendo la conferma del decreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini dell’art. 2751 bis c.c., il dies a quo per il computo a ritroso del biennio decorre dalla cessazione dell’incarico professionale, momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, e che, quando l’attività sia unitaria e svolta senza soluzione di continuità nell’ambito di un complessivo rapporto professionale, il privilegio si estende anche ai corrispettivi dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione. Poiché il Tribunale aveva accertato un incarico unico, sorto nel 2011 e cessato nel 2017, la decisione impugnata è stata confermata. Il fallimento è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il privilegio per i compensi professionali va computato con riferimento agli ultimi due anni di prestazione del complessivo rapporto professionale; il termine a ritroso decorre dalla cessazione dell’incarico, non dalla dichiarazione di fallimento, e copre anche le attività svolte prima del biennio se inserite in un rapporto unitario.
Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo accolta dal Tribunale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per dedurre la violazione di legge in cassazione.
Norma richiamata per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
Fondamento della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del privilegio sui compensi professionali ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il biennio va calcolato a ritroso dalla cessazione dell’incarico professionale, momento in cui il credito diviene esigibile, e non dalla data della dichiarazione di fallimento del debitore.
- Quando l’attività del professionista è svolta nell’ambito di un rapporto professionale unitario e senza soluzione di continuità, il privilegio si estende all’intero corrispettivo del rapporto, anche per le prestazioni eseguite prima del biennio anteriore alla cessazione.
- Se il rapporto con il cliente si articola in più incarichi distinti, la nozione di "ultimi due anni di prestazione" va riferita al complessivo rapporto professionale e restano esclusi dal privilegio solo i corrispettivi degli incarichi conclusi prima del biennio precedente la cessazione complessiva.
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