Cassazione Civile, Ordinanza n. 37638/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposta di registro e sanzioni emesso nei confronti di un contribuente. In primo grado la decisione veniva pubblicata il 21 gennaio 2015. L'Agenzia proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 d.lgs. 546/1992, scadesse il 21 luglio 2015 e che la notifica si fosse perfezionata solo il 23 luglio, data di compiuta giacenza. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e degli artt. 37 e 53 d.P.R. 131/1986, sostenendo che, ai fini della tempestività della notifica a mezzo posta, dovesse rilevare la data di presentazione del plico all'ufficio postale entro il termine, non quella della compiuta giacenza presso il destinatario. Il contribuente resisteva con controricorso e in memoria ribadiva che il 23 luglio corrispondeva al primo tentativo di consegna seguito dal deposito in giacenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per la notifica a mezzo posta dell'atto di appello, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. rileva la tempestiva presentazione del plico all'ufficio postale, e non la data di compiuta giacenza presso il destinatario. Poiché la CTR aveva fondato la tardività dell'appello sulla sola data del 23 luglio 2015, la decisione è stata cassata. La causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito e per la regolazione delle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
termine di sei mesi per proporre l'impugnazione
Per la tempestività della notificazione dell'appello conta che l'atto sia stato presentato all'ufficio postale entro il termine semestrale, non che sia perfezionata entro tale termine la consegna al destinatario o la compiuta giacenza.
Rinvia alla disciplina del termine di impugnazione prevista dall'art. 327 c.p.c. nel processo tributario.
In tema di notificazione a mezzo posta, il momento rilevante per la parte notificante è la consegna dell'atto al servizio postale entro il termine.
art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982, n. 890
La compiuta giacenza si verifica dopo dieci giorni dal deposito del plico non consegnato presso l'ufficio postale.
Richiamati dalla ricorrente come norme sostanziali relative all'imposta di registro oggetto dell'avviso di liquidazione, ma non decisivi nella ratio della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di deduzione dei vizi denunciati in cassazione per violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel caso di notificazione a mezzo posta dell'atto di appello, ai fini del rispetto del termine breve o lungo di impugnazione rileva la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine, mentre il successivo perfezionamento nei confronti del destinatario può avvenire anche dopo la scadenza.
- La compiuta giacenza non coincide con il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, ma è un evento successivo che attiene alla fase di consegna al destinatario.
- Se il giudice di merito fonda la tardività dell'impugnazione sulla data di compiuta giacenza anziché sulla data di spedizione/consegna all'ufficio postale, incorre in errore di diritto.
- Nel processo tributario, il termine per impugnare la sentenza di primo grado è regolato dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 d.lgs. 546/1992.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37619/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37621/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2022 del 23/12/2022
- ordinanza_civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37624/2022 del 23/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →