Cassazione Penale, Sentenza n. 37735/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale) con esclusione della recidiva. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta documentale, contestando la deduzione del dolo specifico dalla indagine relativa a soggetti e fatti diversi e la utilizzazione delle dichiarazioni di terzi (Navanzino); (2) insufficienza probatoria e travisamento in ordine alla bancarotta patrimoniale, sostenendo che i cespiti potevano essere stati regolarmente alienati e che mancavano indici di fraudolenza; (3) mancata e contraddittoria qualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale; (4) mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 219, ultimo comma, r.d. n. 267/1942, per sopravvenuta ridotta incidenza della distrazione sulle ragioni dei creditori; (5) eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta entità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto infondati i motivi sostanziali (1 e 2), confermando che la mancanza delle scritture contabili e l'assenza di giustificazioni sulla destinazione dei cespiti iscritti in bilancio legittimano la presunzione di distrazione e permettono di desumere il dolo specifico, soprattutto se confermato da condotte ostative alla collaborazione con la curatela. Ha precisato che non è necessario dimostrare il nesso causale tra distrazione e fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa. Il terzo motivo è manifestamente infondato (corretta qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale). Il quarto motivo è inammissibile perché imponeva una riconsiderazione di merito sul valore dei beni e sull'applicabilità dell'attenuante. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena è di merito e non sindacabile in Cassazione se ben motivata. Esito pratico: ricorso rigettato; conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e del relativo trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 216
Richiamata in relazione alla configurazione dei reati di bancarotta; la Corte richiama il principio secondo cui la mancata tenuta delle scritture e l'assenza di giustificazioni circa la destinazione dei beni possono giustificare la conclusione della distrazione.
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 217
Citato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione in bancarotta semplice; la Corte ha invece motivato adeguatamente la sussistenza del dolo specifico e ha escluso la diversa qualificazione.
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 219
Richiamato sia nel comma aggravatorio (secondo comma, n.1) sia nell'ultimo comma (attenuante): la Corte ha ritenuto che il valore dei cespiti giustificava il rigetto dell'attenuante e l'applicazione delle aggravanti ove prospettate.
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata in relazione agli aspetti sanzionatori della bancarotta; la Corte ne ha tenuto conto nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove di merito.
Richiamato nella giurisprudenza citata: sottolinea l'obbligo di verità del fallito/gestore verso la curatela e giustifica la ricaduta dell'onere probatorio in caso di mancato rinvenimento dei beni.
Richiamato riguardo alle attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti e sulla quantificazione della pena è di natura discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione richiesta dalla legge.
Massime di principio
- La mancata tenuta delle scritture contabili e l'assenza di adeguate giustificazioni sulla destinazione dei beni iscritti in bilancio consentono al giudice di desumere la distrazione dei beni e il dolo specifico, posto l'onere a carico dell'amministratore di fornire spiegazioni credibili e documentate.
- Il dolo specifico nella bancarotta documentale può essere ricavato dall'insieme delle circostanze: sottrazione delle scritture, condotta non collaborativa con la curatela e coincidenza delle distrazioni; non è necessario che provenga da indagini su società diverse se sussistono elementi indiziari pertinenti nel caso concreto.
- La qualifica di amministratore 'meramente formale' va provata in modo specifico: l'asserzione non basta a escludere responsabilità penale dell'apparente amministratore se non sono prodotti elementi idonei a dimostrare l'estraneità o l'ignoranza delle vicende societarie.
- Non è richiesto un nesso causale diretto tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento: è sufficiente che le condotte abbiano determinato un depauperamento dell'impresa idoneo a recare pregiudizio ai creditori.
- In Cassazione è limitato il sindacato sulla valutazione delle prove di merito: le contestazioni che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio senza dimostrare vizi formali nella motivazione sono generalmente inammissibili o infondate.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena rimane sostanzialmente prerogativa del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è contraddittoria o palesemente insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37634/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37635/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37640/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37642/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37643/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →