Cassazione Penale, Sentenza n. 16529/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) errata applicazione della legge penale per mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa, deducendo che lo stato emotivo e l'imprevedibile sviluppo della lite, a cui la persona offesa aveva concorso, avrebbero reso necessaria la reazione per tutelare la propria incolumità; 2) erronea esclusione della configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa, ossia che l'eventuale sproporzione della reazione fosse dovuta a un errore di valutazione e non a un comportamento volontariamente oltre i limiti della difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate attengano alla ricostruzione fattuale e alla valutazione della prova, materie non sindacabili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. La Corte d'appello aveva correttamente escluso la legittima difesa perché mancava il requisito della proporzione: la persona offesa aveva dato una spinta, mentre l'imputato aveva reagito con un pugno violento che ha causato la frattura dell'orbita con prognosi di 30 giorni. Per tale motivo è stata anche esclusa la configurabilità dell'eccesso colposo, dato che quest'ultimo presuppone comunque la riconoscibilità della scriminante e un errore di valutazione "ex ante" dei presupposti della legittima difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La norma disciplina i motivi di ricorso in Cassazione e consente il sindacato sulla violazione di legge; la Corte precisa che le doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto o la valutazione della prova non sono ammissibili sotto questo motivo ma rientrano nel vizio di motivazione.
Definisce i presupposti della legittima difesa; la Corte ha ritenuto assente il requisito della proporzione tra mezzo difensivo e offesa, elemento essenziale per la scriminante.
Regola l'eccesso colposo; la Corte sottolinea che l'eccesso colposo presuppone comunque i presupposti della legittima difesa e riguarda l'errore di valutazione "ex ante" dei rischi e dei mezzi usati, mentre se manca del tutto la scriminante non è possibile ravvisare l'eccesso colposo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti formali del ricorso (limiti alla motivazione), qui utilizzata per indicare l'osservanza dei limiti prescritti nella rimessione dei motivi.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riesaminare i fatti e la valutazione della prova: i motivi che si fondano su una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se proposti come "erronea applicazione della legge" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b).
- Per far valere la legittima difesa (anche putativa) è necessario dimostrare non solo la percezione del pericolo, ma che tale percezione fosse ragionevole e che la reazione sia stata proporzionata rispetto all'offesa.
- L'eccesso colposo nella legittima difesa si configura solo se sussistono comunque i presupposti della scriminante e vi è stato un errore di valutazione nell'uso dei mezzi: l'assenza totale della legittima difesa esclude la fattispecie dell'eccesso colposo.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è preferibile inquadrare le censure come questioni di diritto (interpretazione o corretta applicazione della norma) e non come mera richiesta di riconsiderazione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- La proporzione della reazione rispetto all'azione altrui è elemento centrale: reazioni violente a fronte di condotte lievi (es. una spinta) difficilmente saranno ritenute giustificabili.
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