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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2471/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il decreto di conferma della confisca disposto dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello con tre motivi principali: (1) nullità derivata per mancata notifica degli avvisi di fissazione delle udienze preliminari dinanzi al Tribunale; (2) violazione degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n.159/2011 perché la motivazione del decreto d'appello sarebbe stata depositata oltre il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso in appello; (3) violazione degli artt. 4, 20 e 24 d.lgs. n.159/2011 con contestazione dell'insussistenza dei presupposti della confisca e della sproporzione tra valore dei beni confiscati e redditi leciti percepiti dal ricorrente e dal nucleo familiare, nonché doglianze sul parametro territoriale e sulla composizione del nucleo familiare presa in considerazione dalla Corte d'appello.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dell'indicazione delle udienze cui si riferisce la mancata notifica, impedendo una verifica mirata; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il termine di un anno e sei mesi è stato sospeso per 322 giorni a seguito di quattro rinvii richiesti dalla difesa in appello, per cui il deposito del decreto è avvenuto nei termini; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e attinente a valutazioni di fatto (verifica della sproporzione e persuasività delle argomentazioni del giudice d'appello) non sindacabili in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità è condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 27, comma 6

    il decreto di confisca perde efficacia se la pronuncia della Corte distrettuale non intervenga entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso

    Il termine sancito trova riferimento nel deposito della pronuncia motivata; tuttavia il computo è influenzato dalle cause di sospensione richiamate dall'art.24, comma 2, facendo sì che il termine sia prorogato in presenza di sospensioni legittime

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 24, comma 2

    nel computo di detto termine, debba tenersi conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previsti dal codice di rito

    Le cause di sospensione previste dal codice di procedura penale incidono sul termine previsto dall'art.27, comma 6; dunque richieste di rinvio che determinano sospensione prolungano il termine entro il quale la Corte deve decidere

  • codice di procedura penale, art. 304, comma 1, lett. a)

    detti termini rimangano sospesi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta degli stessi, salvo che ciò avvenga per esigenze difensive

    I rinvii disposti su richiesta della difesa determinano la sospensione dei termini (salvo che la richiesta sia motivata da esigenze difensive), perciò il calcolo del termine di un anno e sei mesi deve tenerne conto

  • codice di procedura penale, art. 616

    dispone la condanna del proponente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile il giudice adita deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può imporre una somma a favore della Cassa delle ammende

  • d.lgs. n.159 del 2011, artt. 4, 20 e 24

    Norme che disciplinano i presupposti e le condizioni per l'applicazione della misura patrimoniale (presunzione di sproporzione tra rendite lecite e patrimonio, criteri di valutazione); la loro applicazione comporta valutazioni di fatto e presunzioni probatorie che il giudice di merito deve motivare

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3

    "la cognizione della Corte di cassazione è limitata alle violazioni di legge"

    La Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e non rivaluta libero apprezzamento delle prove e delle risultanze di fatto compiuto dal giudice di merito

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020 - Palla)

    Orientamento che considera il termine previsto dall'art.27, comma 6, fatto decorrere fino al deposito del decreto motivato e non all'udienza di trattazione; la Corte conferma tuttavia che il computo è influenzato dalle sospensioni previste dall'art.24

Massime di principio

  • Le censure procedurali in Cassazione devono essere puntuali: indicare specificamente le udienze o gli atti per i quali si invoca la nullità e fornire elementi che consentano al giudice di legittimità una verifica documentale, altrimenti sono considerate generiche e inammissibili
  • Il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011 si calcola tenendo conto delle sospensioni previste dall'art.24, quindi interrogare il calendario processuale per rinvii e sospensioni è essenziale per valutare la decadenza della confisca
  • I rinvii chiesti dalla difesa possono sospendere il decorso dei termini; quando si contesta la scadenza dei termini è necessario dimostrare che non sussistettero sospensioni rilevanti
  • Le contestazioni sulla sproporzione tra redditi e beni sono, in larga parte, valutazioni di fatto e di apprezzamento probatorio del giudice di merito: in Cassazione occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, non soltanto dissenso sulle conclusioni
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; proporre gravami manifestamente infondati espone al rischio di sanzioni economiche
  • Per difendersi efficacemente contro misure di prevenzione patrimoniale è opportuno documentare con precisione le fonti lecite di approvvigionamento, la composizione del nucleo familiare e i parametri territoriali pertinenti, e contestare in modo circostanziato eventuali calcoli presuntivi adottati dal giudice

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