Cassazione Civile, Ordinanza n. 09344/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società cessionaria del credito, succeduta alla banca originaria, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti alcuni atti di alienazione immobiliare compiuti da più debitori/fideiussori e da un coniuge di una di essi, in relazione a un rilevante debito della società principale garantito da fideiussioni. In subordine era stata chiesta la declaratoria di simulazione assoluta degli atti dispositivi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provati né l'eventus damni né la consapevolezza dei disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; la corte d'appello aveva confermato la decisione, rigettando sia l'appello principale sia quello incidentale. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., oltre agli artt. 2697 e 2901 c.c., per motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui aveva confermato il difetto di prova del pregiudizio alle ragioni creditorie; 2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova documentale dell'eventus damni fosse stata già offerta; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., 2901 e 2729 c.c. per motivazione apparente anche sul profilo soggettivo della scientia damni / consilium fraudis, lamentando che la corte non avesse considerato le circostanze sintomatiche allegate (rapporto di parentela tra le parti, esposizione debitoria, vendite in breve arco temporale, permanenza nella disponibilità di fatto degli immobili, prezzo inferiore al mercato).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse viziata da motivazione solo apparente, perché si era limitata a un rinvio generico alla decisione di primo grado senza un'autonoma e critica valutazione delle censure proposte, rendendo non percepibile l'iter logico seguito sia quanto all'eventus damni sia quanto alla consapevolezza fraudolenta richiesta dall'azione revocatoria. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi, in particolare la lesione della garanzia patrimoniale del credito e la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
La Corte richiama il riparto dell'onere della prova in tema di revocatoria e censura la motivazione che non consente di comprendere se il giudice abbia correttamente valutato gli elementi probatori offerti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente apparente, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ricorrente invoca la violazione della regola di decisione sulle prove, sostenendo che gli elementi documentali acquisiti fossero stati indebitamente trascurati.
La ricorrente deduce un erroneo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
È richiamato in relazione alla prova presuntiva della consapevolezza fraudolenta nei giudizi di revocatoria.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Quando la sentenza d'appello è motivata per relationem, il ricorrente deve indicare specificamente i contenuti della motivazione richiamata e le censure mosse, per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è impostato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, il giudice di merito deve dare conto in modo effettivo e intelligibile sia dell'eventus damni sia dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.; una risposta meramente assertiva o riproduttiva della sentenza di primo grado integra motivazione apparente.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione di appello renda autonomamente percepibile il percorso argomentativo, mediante un'apprezzamento critico delle ragioni del primo giudice e delle specifiche censure di gravame.
- La nullità per motivazione apparente ricorre quando il giudice non espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo da consentire il controllo sulla correttezza del giudizio iuxta alligata et probata.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che recepisca per relationem la decisione di primo grado, il ricorrente deve individuare sia il contenuto della motivazione richiamata sia le critiche specificamente mosse in appello, così da dimostrare l'elusione dell'obbligo motivazionale.
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