Sentenza n. 4016/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dal MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale, in persona del Direttore Generale Dott. Palombi, in data 13.07.2021, prot. n. 0000141, conosciuto in data 14.07.2021, a seguito di notifica a mani, con il quale -OMISSIS- veniva escluso dalla procedura concorsuale così come stabilita dall'articolo 19, comma1, lettera B), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto di ragione, del Decreto Dipartimentale n. 32 del 26.02.2021 che ha istituito il Bando Concorso Interno, per Titoli ed Esami per la copertura di n. 313 posti a per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB e relativo manuale utente, con particolare riferimento all' art. 2, lett. c) nella parte che prevede quale requisito di ammissione di “non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e degli ulteriori provvedimenti successivamente adottati, suscettibili di incidere sul medesimo rapporto sottostante all'impugnato provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale interna per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, fondata sull'irrogazione di una sanzione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, bandito per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di ispettore antincendi AIB, ma era stato escluso perché destinatario, nel triennio precedente alla scadenza del termine per la domanda, di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, dei canoni di correttezza e buona fede e dell'art. 97 Cost., lamentando carenza di motivazione e di istruttoria per non avere l'amministrazione considerato che la sanzione era stata impugnata dinanzi al TAR per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, e non era quindi, secondo la sua prospettazione, definitivamente irrogata. Ha inoltre dedotto violazione della par condicio e del principio di non discriminazione, eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di istruttoria, nonché violazione degli artt. 27 e 111 Cost., sostenendo l'irragionevolezza e sproporzionalità dell'esclusione e l'illegittimità di conseguenze ulteriori rispetto alla sanzione disciplinare. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito chiarimenti sul contenzioso relativo alla sanzione. Tale giudizio è stato definito con sentenza del TAR per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, del 7 maggio 2025, non impugnata, che ha respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure basate sul carattere non definitivo della sanzione, poiché il giudizio promosso contro di essa era stato definito con sentenza sfavorevole non impugnata. La sentenza ha confermato la legittimità della sanzione, rilevando che non era stata provata l'autorizzazione informale asseritamente ricevuta dal dipendente e che la condotta aveva violato il dovere di correttezza imposto dal contratto collettivo. Il TAR ha inoltre affermato che l'amministrazione era vincolata dall'art. 2 del bando, il quale stabiliva quale requisito di partecipazione l'assenza, nel triennio precedente alla scadenza della domanda, di sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. Accertata l'irrogazione di una sanzione rientrante nella clausola, l'amministrazione non disponeva di margini valutativi ed era tenuta a escludere il candidato. È stata esclusa anche la violazione della par condicio, poiché la clausola era stata applicata indistintamente a tutti i partecipanti. La clausola non è stata ritenuta né irragionevole né sproporzionata: l'amministrazione può prevedere requisiti ostativi per l'accesso a incarichi di maggiore responsabilità, in relazione a sanzioni disciplinari sufficientemente gravi, purché il dipendente abbia potuto esercitare il diritto di difesa nel procedimento disciplinare e nel successivo giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e della materia.
Norme richiamate
art. 2 del bando di concorso
non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso
La clausola costituisce un requisito vincolante di partecipazione: una volta accertata l'irrogazione di una sanzione rientrante nelle ipotesi previste, l'amministrazione deve escludere il candidato senza ulteriori valutazioni discrezionali.
art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
È indicato quale disposizione legislativa disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa carenza di motivazione del provvedimento di esclusione; la censura è stata respinta.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa carenza istruttoria; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di correttezza e buon andamento; la doglianza non è stata accolta.
artt. 27 e 111 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente con riferimento alla natura della sanzione disciplinare e al suo contenzioso; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una lex specialis di concorso prevede, quale requisito di partecipazione, l'assenza di determinate sanzioni disciplinari nel periodo indicato, l'amministrazione è vincolata all'esclusione del candidato una volta accertata l'irrogazione di una sanzione rientrante nella clausola, senza poter svolgere valutazioni ulteriori, salvo che la clausola stessa sia previamente dichiarata illegittima.
- La pendenza di un giudizio contro una sanzione disciplinare non impedisce di considerare la sanzione quale causa ostativa alla partecipazione quando, nelle more del giudizio sull'esclusione, il contenzioso disciplinare si definisca con sentenza sfavorevole non impugnata, che confermi la legittimità della sanzione.
- Una clausola concorsuale che limita l'accesso a incarichi di maggiore responsabilità in ragione di sanzioni disciplinari sufficientemente gravi non è, di per sé, irragionevole o sproporzionata, purché sia applicata uniformemente ai candidati e l'interessato abbia avuto la possibilità di difendersi nel procedimento disciplinare e nel successivo giudizio.
- L'applicazione uniforme della medesima clausola ostativa a tutti i partecipanti alla procedura concorsuale esclude, in assenza di elementi differenziali specifici, la violazione della par condicio e la disparità di trattamento.
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