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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7649/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato per estorsione aggravata in concorso, accusato di fungere da intermediario per la riscossione di tangenti relative all'appalto di pulizia dell'ospedale di Caserta, su indicazione e a vantaggio del clan dei Casalesi. In primo grado il GUP lo assolse ritenendo non convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Iovine e Lanza) in relazione alla sua partecipazione. La Procura propose appello e la Corte d'appello riformò l'assoluzione riconoscendo la responsabilità di Cerullo sulla base del verbale stenotipico e dell'ascolto della fonoregistrazione delle dichiarazioni del Lanza, che identificavano in termini cumulativi i mandanti (Cerullo e Garofalo). Cerullo impugnò in Cassazione con sei motivi (violazione degli artt. 603 e 606 c.p.p.; mancato riconoscimento della continuazione; insufficienza di prove per l'aggravante mafiosa; mancanza di minaccia; vizio nella valutazione del dolo e nel diniego delle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione probatoria della Corte d'appello: la valutazione del verbale stenotipico e l'ascolto della fonoregistrazione hanno fornito la motivazione rafforzata richiesta per ribaltare l'assoluzione; non era necessaria perizia e non operava l'obbligo di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 e l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. erano legittimamente riconosciute anche in assenza di minaccia esplicita, in quanto il metodo mafioso può dispiegarsi in forma "silente"; la mancata richiesta in appello del riconoscimento della continuazione ha comportato rinuncia a tale deduzione; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso per gli imputati coinvolti nella estorsione.

  • Codice penale, art. 81, comma finale

    Richiamato in relazione alla recidiva/concorrenti nella commissione del reato; utilizzato come riferimento sulla responsabilità aggravata in concorso.

  • Codice penale, art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3

    Aggravante dell'estorsione per l'avvalimento della forza intimidatrice di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche se non tutti i concorrenti erano membri dell'associazione.

  • Codice penale, art. 629, commi 1 e 2

    Norme richiamate nel capo di imputazione relative alle sanzioni per estorsione pluriaggravata; utilizzate nel quadro della quantificazione della responsabilità penale.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    Rilevante per l'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha confermato che il metodo mafioso può manifestarsi anche in forma silente, senza minaccia esplicita, quando la notorietà e la forza intimidatrice del gruppo rendono superfluo l'avvertimento.

  • Codice di procedura penale, art. 603, commi 1, 2 e 3

    Norma sulla escussione dei collaboratori di giustizia e sulla necessità di rinnovazione probatoria; la Corte ha ritenuto lecita la valorizzazione della fonoregistrazione e del verbale stenotipico in appello senza rinnovazione del dibattimento, perché si trattava di prove dichiarative non assunte in udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Richiamato in merito all'obbligo di rinnovazione della prova quando la dichiarazione non è resa in udienza; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile tale obbligo alle prove dichiarative utilizzate in sede d'appello per verificare la convergenza delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza nei limiti consentiti dall'articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 495, comma 2

    Richiamato per la nozione di prova decisiva a discarico; la Corte ha osservato che la mancata perizia non costituisce prova a discarico decisiva tale da giustificare censura in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 671

    Norma sulla continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la difesa non aveva riproposto in appello la richiesta del riconoscimento della continuazione, così rinunciando a tale deduzione.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede l'effetto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e sanzione pecuniaria; applicata ai sensi della sentenza.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riformare una sentenza di primo grado valorizzando verbali stenotipici e fonoregistrazioni, purché renda una motivazione rafforzata che spieghi perché la nuova valutazione confuta gli elementi decisivi della decisione precedente.
  • L'ascolto di una fonoregistrazione da parte del giudice è un mezzo di verifica legittimo e non implica automaticamente l'obbligo di rinnovare il dibattimento o di disporre perizia, salvo che si tratti di una prova la cui natura renda indispensabile un accertamento tecnico.
  • L'aggravante per metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite quando la forza intimidatrice e la notorietà dell'organizzazione rendono 'silente' l'esplicita intimidazione.
  • La qualità di partecipe dell'associazione di tipo mafioso può giustificare l'aggravante anche con riguardo a concorrenti che non sono provati formalmente come soci, quando il fatto è commesso in concorso con soggetti che rivestono tale qualità.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati va espressamente dedotta e riproposta in sede di appello; la mancata sollevazione in appello comporta di fatto rinuncia a tale deduzione in quella sede.
  • La valutazione del diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione.

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