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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03895/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che, essendo già intervenuta nella causa principale la liquidazione complessiva delle spese del giudizio di legittimità, tale liquidazione doveva ritenersi comprensiva anche delle spese del sub-procedimento incidentale di sospensione. Di conseguenza, ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sul ricorso per liquidazione compensi.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto "per liquidazione compensi" e riguardava la richiesta di pagamento delle spese relative a un sub-procedimento incidentale iscritto come n. 881-1/2018, avente a oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2019 della Corte d'Appello di Bologna. Tuttavia, il ricorso era stato depositato il 4 maggio 2021 all'interno di un diverso giudizio di legittimità (R.G. 11234/2020), poi definito con ordinanza n. 34159/2024, che ha rigettato quel ricorso e ha liquidato le spese del giudizio di cassazione in misura comprensiva anche delle spese del sub-procedimento incidentale di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.c.

    Non è espressamente richiamato nel testo, ma la decisione riguarda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e la loro comprensività rispetto ai sub-procedimenti incidentali.

  • Cass. n. 16121/2011

    Richiamata come precedente per affermare che la liquidazione complessiva delle spese del giudizio di legittimità comprende anche quelle del sub-procedimento incidentale di sospensione.

  • Cass. n. 19357/2012

    Richiamata nello stesso senso, a sostegno del principio di inclusione delle spese del procedimento incidentale nella liquidazione finale del giudizio principale.

Massime di principio

  • Quando le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate in modo complessivo, tale liquidazione si presume comprensiva anche delle spese relative ai sub-procedimenti incidentali connessi, salvo diversa regolazione espressa.
  • Se la questione delle spese incidentali è già stata assorbita o inclusa nella liquidazione disposta nel procedimento principale, non residua interesse a una separata pronuncia di liquidazione.
  • Il ricorso volto esclusivamente alla liquidazione di compensi relativi a un sub-procedimento può essere dichiarato improcedibile o senza luogo a provvedere quando la pretesa risulti già soddisfatta dalla liquidazione delle spese del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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