Cassazione Penale, Sentenza n. 23395/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che la Corte di appello e, successivamente, la Corte di cassazione non avessero adeguatamente escluso l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990 (aggravante per associazione armata). La difesa sosteneva che per riconoscere tale aggravante occorreva l'effettiva conoscenza, o la prevedibilità concreta, della disponibilità di armi da parte dell'associazione; invece la Corte territoriale avrebbe valorizzato conversazioni ambientali sulle armi che non coinvolgevano direttamente Piccioni e non avrebbero dimostrato la sua conoscenza della qualificazione armata del sodalizio. Si rilevava poi che un altro coimputato (Ibrakovic) aveva ottenuto annullamento con rinvio in relazione alla stessa aggravante, per cui la posizione di Piccioni sarebbe stata analogamente trattata erroneamente.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Quarta Sezione aveva effettivamente esaminato la doglianza concernente l'aggravante art. 74, comma 4, richiamando la trattazione svolta nei paragrafi dedicati alle questioni di carattere generale e motivando la conferma della valutazione della Corte d'appello. In particolare, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la deduzione secondo cui l'aggravante poteva essere riconosciuta ai sodali più vicini al promotore/capo (Fabietti), alla luce del rinvenimento di armi nella disponibilità di elementi di vertice, di intercettazioni che evocavano la disponibilità di armi e della posizione di fiducia e del collaudato rapporto debito-credito intrattenuto da Piccioni con il capo del gruppo. La decisione ha inoltre spiegato la differenza tra la posizione di Piccioni e quella di altri coimputati (es. Ibrakovic) nei cui confronti era intervenuto annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4
L'aggravante per associazione armata può essere riconosciuta quando è dimostrabile la disponibilità di armi in capo all'associazione e la conoscenza o prevedibilità di tale disponibilità da parte dei sodali; non è necessario che la disponibilità di armi sia collegata agli scopi dell'associazione, purché le armi non siano ad uso personale esclusivo dei singoli partecipi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2
Richiamato come riferimento al reato contestato connesso al traffico di stupefacenti, posto che la sentenza aveva rideterminato la pena anche con riferimento a questa disposizione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma riferita ai reati 'satellite' collegati al processo principale; citata nel quadro delle imputazioni a carico del ricorrente.
Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente nel caso di rigetto del ricorso straordinario.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021 e altre)
Principi giurisprudenziali richiamati secondo cui non è necessario che la disponibilità di armi sia collegata agli scopi dell'associazione e criteri di valutazione della consapevolezza e della responsabilità dei sodali.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante dell'associazione armata (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990) non è indispensabile che il singolo sodale sia citato in sequenze dialogiche specifiche sulle armi: la conoscenza può essere ricavata da un quadro probatorio complessivo (rinvenimento di armi in disponibilità di vertici del gruppo, intercettazioni che evocano la disponibilità, ruolo e rapporto di fiducia con il capo).
- La qualificazione armata dell'associazione può essere accertata anche quando le armi non risultano legate direttamente agli scopi dell'associazione, purché non siano esclusivamente per uso personale dei singoli.
- La differente posizione processuale di coimputati può giustificare esiti diversi: la sussistenza dell'aggravante va valutata caso per caso sulla base del ruolo effettivo, del grado di vicinanza al capo e degli elementi probatori specifici relativi a ciascun imputato.
- Non basta lamentare la mancanza di una menzione testuale di specifiche "sequenze dialogiche" per affermare omissione di risposta: la Corte può motivare in modo unitario richiamando argomentazioni generali che giustificano la decisione rispetto alla singola posizione.
- Nei rimedi straordinari è necessario dimostrare un vizio di omissione, di motivazione o di percezione della prova; il mero disaccordo con le valutazioni di merito non è sufficiente.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese conformemente all'art. 616 c.p.p.
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