Cassazione Civile, Ordinanza n. 31815/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva prestato assistenza e consulenza in un giudizio civile in due gradi, chiedendo poi al cliente il pagamento del compenso di euro 4.000. Il tribunale aveva però rigettato la domanda monitoria/di pagamento e, in accoglimento della pretesa del cliente, aveva anche ravvisato un inadempimento professionale del legale, condannandolo a risarcire al cliente euro 3.912,74, pari alle spese legali subite nel precedente contenzioso. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato la configurazione della responsabilità professionale, sostenendo l'assenza di nesso causale tra la condotta dell'avvocato e il rigetto della domanda risarcitoria del cliente, e l'erronea esclusione del diritto al compenso per l'opera prestata; con il terzo ha contestato la liquidazione delle spese, assumendo l'erronea applicazione dello scaglione tariffario. La Corte rileva che il giudice di merito aveva fondato la decisione su una ricostruzione fattuale non implausibile e non specificamente contestata, evidenziando che il professionista aveva instaurato la lite usando una procura sottoscritta in bianco, senza adeguata informazione al cliente sull'azione, sui possibili esiti e sulle scelte processuali, aveva poi proposto l'appello senza informarlo delle concrete possibilità di successo e aveva trascurato di comunicare l'esito negativo del giudizio. Quanto alle spese, il tribunale aveva ritenuto corretto lo scaglione indeterminabile in ragione della domanda comprensiva anche dell'accertamento della responsabilità professionale; inoltre il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dalla diversa tariffa invocata.
Norme richiamate
definizione in camera di consiglio; proposta del relatore
utilizzato per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c.
richiamato per rilevare l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta in appello
limiti previsti dall’art. 360 c.p.c. per la deduzione dei vizi in sede di legittimità
la doglianza che propone una lettura alternativa dei fatti, senza confrontarsi con i limiti del giudizio di cassazione, è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando tale ricostruzione sia non implausibile e non specificamente contestata.
- La responsabilità professionale dell'avvocato può essere affermata quando il giudice di merito accerti, con apprezzamento fattuale insindacabile se congruamente motivato, che il professionista abbia agito senza adeguata informazione del cliente, senza concordare le scelte processuali e senza rappresentare le concrete possibilità di esito della lite.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo specifico il concreto pregiudizio derivante dall'asserita errata applicazione dello scaglione tariffario.
- Quando la domanda introduttiva comprende anche l'accertamento della responsabilità professionale oltre al mero pagamento del compenso, la liquidazione delle spese può essere effettuata facendo riferimento allo scaglione indeterminabile, se coerente con l'oggetto della controversia.
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