Cassazione Penale, Ordinanza n. 07491/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, poi riqualificata nel fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come detenzione di stupefacenti per uso personale e non come condotta penalmente rilevante a fini di spaccio. La Corte di appello aveva però valorizzato plurimi elementi: il rinvenimento in casa di un unico pezzo di hashish del peso di 89 grammi, l'assenza di attività lavorativa idonea a giustificare l'acquisto della sostanza e la presenza di alcuni spinelli sparsi, ritenuti incompatibili con la tesi dell'uso personale. Il ricorso in cassazione non si confrontava in modo specifico con tale motivazione, limitandosi a riproporre la medesima censura già esaminata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo del motivo già respinto dalla Corte di appello e non idoneamente confrontato con la motivazione impugnata. Ha ritenuto non arbitraria né sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito che aveva desunto la detenzione a fini di spaccio da elementi plurimi e convergenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base originaria della condanna per detenzione di stupefacenti, poi riqualificata nel comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fatto riqualificato come ipotesi di lieve entità della detenzione di stupefacenti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo una censura già esaminata e confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione della detenzione di stupefacenti come destinata allo spaccio o all'uso personale può essere desunta da un apprezzamento complessivo di indici fattuali convergenti, come quantità della sostanza, modalità di detenzione, assenza di giustificazioni economiche per l'acquisto e presenza di elementi incompatibili con il solo consumo personale.
- Il giudizio di merito sulla destinazione della sostanza a fini di spaccio, quando sorretto da motivazione completa, congrua e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione come se fosse un terzo giudizio di merito.
- La qualità di assuntore di stupefacenti non è di per sé sufficiente a escludere la destinazione della sostanza allo spaccio, ove gli altri elementi fattuali depongano in senso contrario.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente da escludersi in concreto, anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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