Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19830/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze generiche e non autosufficientemente specifiche, incapaci di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento per le violazioni di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza di merito, ma secondo la Corte le censure erano formulate in modo generico e aspecifico: non individuavano quali passaggi argomentativi della decisione impugnata fossero viziati, né indicavano ragioni di diritto o dati di fatto idonei a sostenere la critica difensiva. La doglianza si risolveva, in sostanza, nella mera contrapposizione di una tesi alternativa a quella accolta dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    norma contestata nel giudizio di merito; dalla sentenza emerge solo che l'imputato era stato condannato per tale violazione, senza ulteriori approfondimenti interpretativi.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992

    norma contestata nel giudizio di merito; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a prendere atto della condanna confermata in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente come vizio di motivazione dedotto in cassazione; la Corte ribadisce che il motivo non può consistere in censure generiche o nella mera proposta di una tesi alternativa senza specifiche carenze argomentative.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di motivazione è inammissibile se si limita a formule generiche o astratte e non individua specificamente i passaggi della sentenza impugnata affetti da errore logico o giuridico.
  • Non è sufficiente, per proporre un ricorso ammissibile, contrapporre alla motivazione della sentenza una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa lettura delle prove: occorre indicare puntualmente le lacune o le illogicità della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve assolvere una funzione critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.