Cassazione Penale, Sentenza n. 21182/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nobile era stato condannato dal Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 5, lett. d), legge 283/1962 (vendita di prodotti alimentari "invasi da parassiti") perché, quale titolare di una gelateria, aveva venduto a Giannuzzi un cono gelato contenente una blatta. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di diritto e motivazione perché la presenza di un solo insetto non integrerebbe il concetto di "invasione" previsto dalla norma; 2) carenza e illogicità della motivazione perché il Tribunale avrebbe dato pieno credito alle dichiarazioni della parte civile senza valutare discrepanze rispetto alle annotazioni del Pronto soccorso; 3) illogicità e incongruità della quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esaminati: ha confermato che il sindacato sulla valutazione della attendibilità testimoniale è limitato e che il Tribunale non ha manifestato (nella motivazione) contraddizioni tali da infirmare il giudizio di merito sulle dichiarazioni della parte civile; ha poi precisato che ai fini dell'art. 5, lett. d), l'"invasione" non richiede necessariamente una diffusione numerosa di parassiti: la presenza di un singolo corpo estraneo evidente (come una blatta in un gelato pronto al consumo) può essere idonea a integrare il reato. Tuttavia ha rilevato che il reato, commesso il 12/09/2017, si è estinto per prescrizione (dal 12/09/2022) e, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Quanto alla responsabilità civile, la Cassazione ha ritenuto invece che la quantificazione operata dal Tribunale fosse apodittica e priva di adeguata motivazione, per cui ha annullato anche la condanna al risarcimento e ha rinviato la relativa materia al giudice civile competente in grado d'appello per una nuova liquidazione e per la regolazione delle spese civilistiche.
Norme richiamate
legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d)
Il concetto di "invasione" non va interpretato come necessariamente riferito a una larga diffusione numerica di parassiti: è sufficiente la presenza di corpi estranei di natura animale o vegetale che, per la loro evidente consistenza materiale, dimostrino l'inidoneità del prodotto alimentare al consumo. Pertanto anche un singolo insetto macroscopicamente evidente (es. una blatta in un gelato pronto al consumo) può integrare la fattispecie.
codice di procedura penale, art. 578
La Corte ha applicato i poteri previsti in materia di effetti civili della sentenza impugnata: pur annullando la sentenza sul profilo penale per prescrizione, ha esaminato e ritenuto gravemente viziata la liquidazione del danno, disponendo il rinvio al giudice civile competente per la nuova valutazione e la regolazione delle spese.
Massime di principio
- La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni è eminentemente di merito; in Cassazione il sindacato è ristretto e può intervenire solo in presenza di manifesta contraddittorietà, motivazione meramente congetturale o palese illogicità.
- Ai fini della normativa sulla vendita di alimenti "invasi da parassiti", non è necessaria una massa numerica di parassiti: la presenza di un singolo parassita macroscopicamente evidente può essere sufficiente a configurare il reato, se dimostra l'idoneità del prodotto a nuocere o la sua inidoneità al consumo.
- La constatazione di condizioni igieniche positive del locale effettuata in momento successivo non è necessariamente idonea a escludere la responsabilità per un episodio anteriore singolo e concreto di contaminazione del prodotto.
- La prescrizione estingue il reato indipendentemente dall'esito del giudizio di merito; la dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
- La condanna al risarcimento del danno in sede penale richiede una motivazione che espliciti il percorso logico e gli elementi probatori che giustificano la quantificazione: una liquidazione "equitativa" e apodittica può essere annullata e rinviata al giudice civile per nuova determinazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →