Cassazione Penale, Ordinanza n. 22211/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. Ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe disatteso i criteri giurisprudenziali sull'unicità del disegno criminoso, da lui ritenuta sicuramente sussistente perché i fatti costituirebbero due frazioni di condotta partecipativa della medesima organizzazione criminale. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo ampio e articolato, valorizzando anche le risultanze delle sentenze di merito e osservando che tra le due frazioni di condotta vi era stata un'assoluzione del richiedente, elemento che poteva integrare un evento interruttivo; la difesa, a sua volta, si era limitata a reiterare le argomentazioni già svolte nell'istanza originaria, senza dimostrare vizi logici o travisamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse sorretta da motivazione congrua e logica e che la doglianza difensiva mirasse, in sostanza, a una nuova valutazione di merito del requisito dell'unicità del disegno criminoso, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
La continuazione può essere riconosciuta anche in executivis, ma richiede un accertamento rigoroso dell'unicità del disegno criminoso.
vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.
Il vincolo della continuazione presuppone che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal primo reato.
Corte cost. n. 186 del 2000
profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia connotata da colpa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una verifica approfondita e rigorosa dell'unicità del disegno criminoso, dovendo risultare che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico protetto costituiscono solo indici sintomatici, insufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, illogica o frutto di travisamento del fatto.
- La richiesta di continuazione tra condotte riferite a contesti associativi non può essere accolta in modo automatico, dovendosi comunque verificare se il segmento successivo della condotta sia effettivamente riconducibile a un pregresso programma unitario.
- Quando la motivazione del giudice dell'esecuzione è congrua e logicamente coerente, il ricorso che si limiti a reiterare le stesse argomentazioni già dedotte in sede di merito è inammissibile.
Come è indicizzato
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