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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22376/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della proprietaria di un fondo agricolo servito da una derivazione irrigua dal Torrente Terdoppio, del decreto regionale con cui era stata assentita una concessione di derivazione d’acqua per uso irriguo, per un complessivo quantitativo massimo di 26 moduli, in favore dell’Associazione Irrigazione Est Sesia e della stessa società ricorrente. La società sosteneva che il precedente soggetto collettivo riferito al Cavo Reale non fosse legittimato a presentare una domanda di concessione in sanatoria e di subentro nella più risalente domanda del 1933, perché non avente causa del precedente richiedente né proprietario dei terreni da irrigare; di conseguenza, la Regione avrebbe dovuto respingere tale domanda e non consentire il subentro dell’associazione, la quale non avrebbe potuto beneficiare dell’anteriorità temporale della richiesta originaria. Secondo la ricorrente, l’associazione avrebbe dovuto presentare una nuova domanda, da valutare in concorrenza con la propria istanza del 2004, che sarebbe stata la prima in ordine temporale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del r.d. n. 1775 del 1933, sostenendo che non ricorressero i presupposti per qualificare la derivazione come utenza unica complessiva e che il consorzio non potesse subentrare sulla base dell’estensione dei terreni irrigabili. Con il secondo motivo lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., un vizio di motivazione apparente, contestando la parte della decisione del TSAP che aveva rilevato la carenza di specificazione della domanda circa l’effettivo fabbisogno idrico dei terreni della ricorrente e aveva ritenuto non sufficiente il richiamo alla portata indicata nella domanda di sanatoria del 2004.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattispecie rientrava nell’art. 58 del r.d. n. 1775 del 1933: esisteva un’unica opera di presa da corso d’acqua pubblico, goduta da più utenti, con conseguente qualificazione come utenza unica complessiva e legittimazione del consorzio a rappresentare i singoli utenti anche nelle procedure di regolarizzazione dell’utenza. Ha inoltre riconosciuto che la superficie dei terreni irrigabili costituiva criterio idoneo a individuare la concreta entità dell’utenza unica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma, relativa alla mancata prova di un concreto interesse ad agire e alla mancata dimostrazione dell’inadeguatezza del quantitativo concesso; inoltre la motivazione del TSAP non era apparente, ma sopra il minimo costituzionale, sicché la censura si risolveva in una critica generica alla sufficienza della motivazione, non più proponibile nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 58 r.d. n. 1775 del 1933

    «A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti»

    La disposizione è stata applicata nel senso che, in presenza di un’unica opera di presa da corso d’acqua pubblico utilizzata da una pluralità di utenti agricoli, la derivazione integra un’utenza unica complessiva, rappresentata dal consorzio o dalla comunione degli utenti; ciò legittima il subentro del consorzio nelle istanze di sanatoria e nella rappresentanza dei singoli utenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la fattispecie concreta era correttamente sussunta nell’art. 58 del r.d. n. 1775 del 1933.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non era configurabile nei termini dedotti, perché la motivazione del TSAP non era apparente e la censura mirava in realtà a contestarne genericamente la sufficienza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea a superare il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 370 c.p.c.

    L’atto difensivo della Regione, pur formalmente denominato in modo inesatto, era ammissibile perché presentava i requisiti del controricorso ed era stato depositato nei termini.

  • art. 47, quinto comma, c.p.c.

    La denominazione errata dell’atto difensivo non ne ha comportato l’inammissibilità, trattandosi sostanzialmente di controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria illustrativa della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la disciplina sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una derivazione agricola ha un’unica opera di presa da un corso d’acqua pubblico ed è utilizzata da più utenti, essa deve essere qualificata come utenza unica complessiva, con rappresentanza unitaria del consorzio o della comunione degli utenti.
  • Nel regime delle derivazioni idriche agricole, la legittimazione del consorzio a rappresentare gli utenti vale anche nelle procedure di regolarizzazione o sanatoria dell’utenza comune, non solo nelle controversie sul diritto di derivazione.
  • La concreta consistenza dell’utenza unica può essere identificata anche attraverso l’estensione dei terreni irrigabili serviti dalla derivazione, non essendo decisivo il solo richiamo astratto alla quantità d’acqua richiesta da un singolo utente.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione chiara e comprensibile, anche se sintetica, né può essere utilizzato per sollecitare una mera rivalutazione della sufficienza argomentativa.
  • Se la decisione è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, la censura che colpisca solo una di esse non può determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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