Cassazione Civile, Ordinanza n. 19596/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui era stata accertata, in via definitiva, un'intermediazione illecita di manodopera, con conseguente condanna del consorzio al pagamento di contributi omessi e sanzioni. La Corte d'appello, nel quantificare il debito contributivo, aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio e aveva recepito il calcolo dell'ausiliario, che aveva detratto anche versamenti risultanti da una dichiarazione UL 13/AUT trasmessa dall'INPS al consulente durante le operazioni peritali. Il consorzio, con un solo motivo di ricorso per cassazione ex artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 421, 436 e 437 c.p.c., sostenendo che il CTU avesse utilizzato un documento nuovo, introdotto in appello dall'INPS in violazione del contraddittorio e del divieto di nova. La censura era, però, formulata senza un'adeguata trascrizione degli atti rilevanti (consulenza tecnica, dichiarazioni e verbali di causa).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la verifica della correttezza dell'attività peritale fosse preclusa perché il ricorso non riportava nelle parti essenziali gli atti sui quali le censure si fondavano, con violazione dell'onere di specificità e di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del consorzio alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Sono stati invocati come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'uso di un documento asseritamente nuovo in appello.
Richiamato come norma sul divieto di nova in appello, dedotto come violato dall'utilizzo della dichiarazione UL 13/AUT.
Richiamato nel motivo insieme alle norme sul rito del lavoro e sui poteri istruttori del giudice.
Richiamato nel motivo in tema di disciplina del giudizio d'appello nel rito del lavoro.
Richiamato nel motivo per sostenere il divieto di introdurre nuovi mezzi di prova e documenti in appello.
Richiamato dalla Corte per osservare che la verifica del corretto svolgimento dell'attività peritale non era possibile in assenza della trascrizione degli atti essenziali.
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso deve indicare e trascrivere in modo adeguato gli atti, i documenti e i contratti su cui si fonda, per soddisfare l'autosufficienza del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione.
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti processuali o documenti, il requisito di specificità impone la puntuale trascrizione o quantomeno una riproduzione adeguata degli snodi essenziali degli atti su cui si fondano le censure; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un uso indebito, da parte del consulente tecnico, di documenti asseritamente non ritualmente introdotti richiede che nel ricorso siano indicati in modo autosufficiente i documenti, le consulenze e i verbali pertinenti, così da consentire alla Corte il controllo della censura.
- La violazione del divieto di nova in appello non può essere scrutinata in sede di legittimità se il ricorso non rende immediatamente verificabile, attraverso la trascrizione degli atti rilevanti, quale documento sia stato introdotto, quando e con quali effetti processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e, ricorrendone i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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