Cassazione Penale, Ordinanza n. 09399/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un soggetto condannato con sentenza definitiva aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione ha poi revocato il beneficio ritenendo integrati i presupposti di legge, in particolare perché, entro il termine rilevante, risultavano ulteriori tre condanne a pena non sospesa per delitti commessi anteriormente alla definitività della prima sentenza e divenute definitive nei cinque anni successivi. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione, perché il tribunale avrebbe considerato una condanna emessa dopo la scadenza del termine di sospensione; insufficiente motivazione sulle ragioni della revoca; mancata verifica che la revoca fosse già stata disposta da altra autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale fosse correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché le tre condanne a pena non sospesa richiamate dal giudice dell'esecuzione erano tutte divenute definitive entro cinque anni dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata era adeguatamente motivata, in quanto applicava la regola legale che impone la revoca al ricorrere delle condizioni previste, e che la doglianza circa una pretesa precedente revoca era stata già esaminata e motivatamente respinta, senza che il ricorso si confrontasse con tale argomentazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma impone la revoca della sospensione condizionale della pena quando, entro il termine di legge, il condannato riporti ulteriori condanne a pena detentiva non sospesa nei casi previsti; la Corte richiama il principio per cui rileva che le nuove condanne divengano definitive entro cinque anni dalla definitività della prima sentenza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è vincolata quando ricorrono i presupposti legali previsti dall'art. 168 c.p.; il giudice non ha un margine discrezionale, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni normative.
- Ai fini della revoca per ulteriori condanne, ciò che rileva è che le condanne sopravvenute divengano definitive entro il termine quinquennale decorrente dalla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti vizi motivazionali o di legge senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La mera allegazione di una pretesa precedente revoca del beneficio non è sufficiente se il giudice di merito ha già esaminato e motivatamente escluso tale circostanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →