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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44254/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: si contestava che la Corte di cassazione avesse omesso di valutare correttamente il motivo del ricorso ordinario con cui Saetta aveva dedotto che due immobili sito in Viareggio, formalmente intestati al cognato Danilo Buonfrate, erano in realtà fittiziamente intestati e nella materiale disponibilità del ricorrente (pervenuti dopo la morte del padre Aurelio). Si impugnava quindi la statuizione di confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. ritenuta applicata senza adeguata verifica della reale provenienza e disponibilità dei beni e senza valutare la capacità patrimoniale del presunto donante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario per errore di fatto nei termini indicati, revocando la sentenza della Corte di cassazione e annullando con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze limitatamente alla confisca dei due immobili in Viareggio (Via Montramito 116). Ha ritenuto la motivazione precedente carente perché non aveva adeguatamente valutato le allegazioni sul carattere fittizio dell'intestazione, la provenienza dei beni e la situazione patrimoniale del dante causa. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze perché esamini nuovamente, colmando le lacune motivazionali: accertare la reale disponibilità dei beni, la volontà e la capacità patrimoniale del presunto donante, il nesso temporale con i reati 'presupposto', la sproporzione e l'assenza di giustificazione credibile.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    ricorso per errore di fatto in sede di legittimità

    il rimedio può essere utilizzato quando la Corte di cassazione è incorsa in un errore percettivo nella lettura delle risultanze processuali che ha influenzato la decisione; esclusi errori di diritto o valutazioni del merito non riconducibili a svista percettiva

  • art. 240-bis cod. pen.

    confisca dei beni nella disponibilità del condannato per reati cui si applica il 12-sexies del d.l. 306/1992 (ora art. 240-bis)

    la confisca 'esterna' è giustificata se è dimostrata una sproporzione tra valore dei beni e redditi/proventi leciti e non è fornita una giustificazione credibile della loro provenienza; l'accertamento deve considerare anche il criterio della ragionevolezza temporale

  • d.l. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies (ora richiamato in art. 240-bis c.p.)

    norma di riferimento per l'applicazione della confisca derivante da reati di tipo mafioso

    richiamata per spiegare l'ambito applicativo della confisca estesa in relazione ai reati 'presupposto' e la necessità di valutare sproporzione e giustificazione della provenienza

  • giurisprudenza (Sez. U. e precedenti citati)

    richiamo a Sez. U. n. 16103/2002, n. 16104/2012, n. 37505/2011, n. 920/2003, n. 27421/2021, Sez. 1 n. 41100/2014 (Persichella)

    principi utilizzati: definizione e limiti dell'errore di fatto in cassazione; criteri per la confisca estesa; necessità di indagare la capacità patrimoniale del terzo formalmente intestatario quando si allega donazione

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia commesso una svista percettiva nella lettura degli atti tale da aver influenzato la decisione: quindi va invocato per errori fattuali, non per valutazioni giuridiche o di merito non riconducibili a semplice svista.
  • In ipotesi di confisca 'esterna' di beni formalmente intestati a terzi, il giudice deve accertare non solo la mera intestazione formale ma anche la reale disponibilità dei beni, la provenienza e la ragionevolezza temporale rispetto ai reati 'presupposto'.
  • Se il terzo formalmente intestatario dichiara di aver ricevuto i beni in donazione, il giudice deve valutare la sostenibilità patrimoniale del donante: l'indagine sulla capacità economica del dante causa è necessaria per verificare la credibilità della donazione.
  • La semplice valutazione di sproporzione tra valore dei beni e redditi del condannato non è sufficiente a giustificare la confisca se non si esamina adeguatamente la provenienza e le circostanze (donazione, successione, ecc.).
  • Quando la motivazione è lacunosa su punti essenziali (p.es. reale titolarità o disponibilità dei beni), la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, chiamato a colmare le carenze istruttorie e motivazionali.

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