Cassazione Penale, Sentenza n. 2103/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Raimondo era stato condannato per indebita percezione continuata di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), consistita in esenzioni contributive INPS ottenute tramite false dichiarazioni di corresponsione del TFR a favore di alcune dipendenti, con conseguente diritto alla compensazione. In cassazione ha censurato (1) l'errata qualificazione della condotta come indebita percezione a danno dello Stato invece che come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e (2) l'erronea applicazione della soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter c.p., sostenendo che per la dipendente Fernanda Galimberti il conguaglio di €3.636,13 non raggiungeva la soglia penalmente rilevante di €3.999,96 e che quindi non doveva sussistere il reato né la confisca per quella frazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che, per la posizione di Fernanda Galimberti, l'importo di €3.636,13 è inferiore alla soglia di €3.999,96 del secondo comma dell'art. 316-ter c.p., ed ha quindi annullato senza rinvio la sentenza rispetto a quel conguaglio perché il reato non sussisteva; ha altresì annullato senza rinvio le rimanenti condanne perché il reato si è estinto per prescrizione. Tuttavia la Corte ha mantenuto l'accertamento fattuale dell'illegittimità dei conguagli non contestato dall'imputato e, ai sensi dell'art. 322-ter c.p. e dell'art. 578-bis c.p.p., ha rideterminato la confisca complessiva in €29.560,46 (ridotta dall'importo originario di €33.196,59 sottraendo la frazione di €3.636,13 per la quale è stata pronunciata l'assoluzione). Sentenza annullata senza rinvio per la quota relativa a Galimberti e per le altre condotte per prescrizione; confisca rideterminata e confermata nella misura di €29.560,46.
Norme richiamate
secondo comma: soglia penalmente rilevante di euro 3.999,96
La Corte afferma che il superamento della soglia del secondo comma è elemento costitutivo del reato (non mera condizione obiettiva di punibilità): rileva la somma conseguita con ciascuna singola condotta percettiva e non la somma di percezioni successive.
L'imputato ha prospettato la diversa qualificazione della condotta come appropriazione indebita; la Corte osserva che la giurisprudenza è contrastante su tale punto e che la doglianza non può essere considerata manifestamente infondata.
Richiamato in combinazione con art. 316-ter per la contestazione della continuazione della condotta (tenuità/continuazione come indicato nella fattispecie).
Applicato per mantenere la misura della confisca anche dopo l'estinzione del reato, nella parte relativa alle somme accertate e non oggetto di assoluzione.
Richiamato in relazione agli effetti sul procedimento di confisca dopo l'annullamento o l'estinzione del reato: consente di disporre la confisca delle somme oggetto di illecito anche ove il reato sia estinto, entro i limiti degli accertamenti di fatto non contestati.
Massime di principio
- Per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), la soglia prevista dal secondo comma è elemento costitutivo: ogni singola percezione va valutata separatamente e non si possono sommare percezioni distinte per raggiungere la soglia.
- Se la singola misura percepita dal beneficiario è inferiore alla soglia penalmente rilevante, quella specifica condotta non integra il reato previsto dall'art. 316-ter c.p.
- Una contestazione di errata qualificazione giuridica (es.: art. 316-ter vs art. 646) può essere fondata quando esiste contrasto giurisprudenziale: tale dubbio può rendere il motivo non manifestamente infondato e dunque ammissibile.
- La prescrizione può estinguere reati già accertati in grado di merito; tuttavia gli accertamenti di fatto non contestati possono ancora fondare misure patrimoniali, come la confisca, nei limiti e secondo le norme previste (art. 322-ter c.p., art. 578-bis c.p.p.).
- In casi di confisca derivante da più voci, se una frazione viene esclusa per assoluzione (per esempio per soglia non raggiunta), la somma da confiscare va rideterminata sottraendo l'importo relativo all'assoluzione dalle somme complessivamente confiscate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →