Cassazione Penale, Ordinanza n. 33220/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, ha solo rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità e violazione degli artt. 624-bis c.p. e 533 c.p.p.; con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in violazione di domicilio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e meramente fattuali, perché diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e a reiterare censure già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo rituale con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. La pronuncia di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità per furto in abitazione aggravato riducendo soltanto la pena, è rimasta ferma.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice del furto in abitazione, rispetto alla quale il ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto
richiamato in tema di accertamento della responsabilità penale, ma le doglianze sono state ritenute meramente fattuali e generiche
usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
norma evocata dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto come furto in abitazione
norma evocata dal ricorrente per contestare la tenuta della motivazione sulla responsabilità
fondamento della conseguenza economica dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o della qualificazione del fatto.
- Le censure devono confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo della decisione impugnata; la mera reiterazione di allegazioni già disattese in appello non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile, può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio argomentativo specifico della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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