Sentenza n. 1990/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 110/2023 del 28 marzo 2023, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 110/2023 del 28 marzo 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente, per € 500 annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, e condannato il Ministero a metterla a disposizione; risultava eseguita soltanto la statuizione sulle spese di giudizio, mentre non era stata dimostrata la materiale corresponsione della Carta. La ricorrente ha chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non risultava provata l’esecuzione della statuizione relativa alla Carta docente e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità stabilite dal titolo e i relativi accessori. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti di legge, dalla data del passaggio in giudicato fino al pagamento. In caso di ulteriore inadempimento, ha incaricato il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, di provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ove necessario. Spese di lite liquidate in € 800, oltre IVA e CAP, a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il TAR tratta la domanda secondo il rito dell’ottemperanza previsto dall’art. 114 c.p.a.; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Una volta notificato il titolo esecutivo all’organo competente e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il termine non costituisce più ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
b) condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a., il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha riconosciuto gli accessori del credito, condannando l’amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti indicati dalla legge, dal passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
b) condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a., il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Interessi e rivalutazione sono dovuti entro i limiti stabiliti dalla disposizione, con decorrenza dal passaggio in giudicato del titolo e fino al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione ha eseguito soltanto alcune statuizioni del titolo e non risulta dimostrato l’adempimento della prestazione principale, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato fissando un termine per provvedere.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuandone i poteri e fissando un ulteriore termine per gli adempimenti necessari all’attuazione del giudicato.
- Accertato l’inadempimento di un titolo giudiziale avente a oggetto somme dovute, in sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli accessori del credito nei limiti previsti dalla legge, con decorrenza dal passaggio in giudicato e fino all’effettivo pagamento.
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