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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19532/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità delle fonti, in particolare dei fotogrammi estratti da videocamere di sorveglianza ritenuti nitidi e idonei all'identificazione. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della pena minima edittale, sostenendo in sostanza che la pena fosse eccessiva rispetto al fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla pena è un apprezzamento di merito, censurabile solo per illogicità o mancanza di motivazione, profili non ravvisati nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudizio sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito, che deve motivare in modo non contraddittorio richiamando gli elementi ritenuti preponderanti, tra quelli di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio sulle attenuanti generiche.

  • art. 592 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di diversa lettura dell'attendibilità delle fonti di prova.
  • Se la sentenza di merito indica in modo congruo gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure di fatto è inammissibile.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Non esiste un diritto soggettivo dell'imputato alla pena minima edittale: la graduazione del trattamento sanzionatorio dipende dalla valutazione giudiziale dei parametri legali e delle circostanze del caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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