Cassazione Penale, Ordinanza n. 05089/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per la riqualificazione della condotta nel reato di insolvenza fraudolenta. Il primo motivo deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per asserita mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Il secondo motivo contestava l'erronea applicazione della legge penale nella riqualificazione della condotta come insolvenza fraudolenta, sostenendo in sostanza che si trattasse di un mero inadempimento civilistico. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non specifico, poiché riproponeva censure già esaminate e respinte in appello; inoltre è stato valorizzato il fatto che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, eletto domicilio presso il suo studio, intrattenuto rapporti diretti con il difensore e ricevuto presso di lui la notifica del decreto di citazione, circostanze che integrano indice di effettiva conoscenza del processo. Il secondo motivo è stato considerato reiterativo e infondato, essendo stata correttamente esclusa la natura di mero inadempimento civilistico sulla base di specifici elementi fattuali da cui desumere che l'obbligazione fu contratta sin dall'inizio con proposito di non adempierla e con dissimulazione della solvibilità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi e la pena risultava congrua e inferiore alla fascia mediana edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la condotta è configurabile come insolvenza fraudolenta quando l'obbligazione è assunta sin dall'origine con il proposito di non adempiere e mediante dissimulazione della propria solvibilità, non quando vi sia un mero inadempimento civilistico
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il solo rilievo dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato
non citato espressamente nel testo, ma la questione processuale riguarda la conoscenza del procedimento e il giudizio in assenza, valorizzandosi la nomina del difensore di fiducia come indice di effettiva conoscenza
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono, di regola, un indice significativo di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; per superare tale presunzione occorre allegare specifiche circostanze di fatto incompatibili con la conoscenza del processo e non dipendenti da colpevole disinteresse.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra inadempimento civilistico e insolvenza fraudolenta richiede la verifica di elementi fattuali dai quali desumere che l'obbligazione sia stata contratta ab origine con il proposito di non adempiere e con la dissimulazione della reale solvibilità.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; la determinazione della pena è insindacabile se congruamente giustificata entro i limiti edittali.
Come è indicizzato
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