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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31292/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/revisioni della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei suoi confronti per i reati indicati negli artt. 81, 644 e 56-629 cod. pen., entrambi aggravati dall'art. 416-bis, comma 1. Le censure principali erano: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis (mancata autonoma valutazione e omesso esame della documentazione difensiva); (2) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai capi 1 e 2 e all'art. 309 c.p.p., con contestazione dell'attendibilitá della persona offesa (Angioletto), dell'impossibilità materiale di compiere i fatti in periodi di detenzione e della qualificazione usuraria degli interessi; (3) violazione di legge e vizio motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416-bis.1, sostenendo l'assenza di prova che gli illeciti fossero posti in essere per agevolare il clan o per conto dello stesso, nonché rilevando che l'imputato era stato assolto in appello dall'associazione di tipo mafioso in altro procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è stato ritenuto generico per mancata specificazione del contenuto e della rilevanza della documentazione indicizzata; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha esaminato compiutamente le deduzioni difensive (detenzione continuativa, condizioni di salute) e ha ritenuto compatibili le dichiarazioni della persona offesa, valorizzando anche la reiterazione del modus operandi dell'indagato emerso in altri procedimenti; il terzo motivo è inammissibile perché non specificamente dedotto nel procedimento di riesame e comunque generico, dato che l'assoluzione in appello non escludeva la presenza di altri elementi probatori e condanne pregresse pertinenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata come parte della rubrica di imputazione. Non emergono interpretazioni specifiche dalla decisione oltre al fatto che il capo è stato esaminato nel contesto complessivo del provvedimento cautelare

  • art. 644 cod. pen.

    Articolo relativo all'usura; la Corte richiama che la qualificazione usuraria e la misura del tasso sono oggetto di valutazione e sono state ritenute fondate dalle autorità di merito in base agli accertamenti di Polizia Giudiziaria e consulenze del P.M.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Art. 56 richiamato quale prescrizione generale su partecipazione o concorso, e art. 629 (estorsione) è parte della rubrica. La valutazione della compatibilità temporale e fattuale degli episodi è stata compiuta dal Tribunale del riesame e confermata dalla Corte come non contraddetta dal ricorrente

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per reati commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa. La Corte osserva che la valutazione dell'esistenza del metodo e dell'agevolazione è rimessa al giudice di merito; l'assoluzione in altro procedimento non esclude la considerazione di altri elementi (condanne e modus operandi) che giustificano l'aggravante

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis (cod. process. pen.)

    Rilevata dal ricorrente come norma sulla motivazione e sugli obblighi di valutazione, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazione del materiale probatorio che si assumeva omesso; dunque l'eccezione è inammissibile per difetto di specificazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni alla luce di elementi di riscontro

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la decisione è stata trattata ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la corresponsione di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende, in considerazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n. 186

    Giurisprudenza citata in riferimento ai presupposti per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso incontestabilmente infondato o colposamente inammissibile

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici: l'indicazione generica di documenti o rilievi senza spiegare la loro rilevanza e il rapporto con i vizi denunciati porta all'inammissibilità
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la semplice sussistenza di circostanze che potrebbero rendere difficile un fatto (detenzione, problemi di salute) non basta a escludere la veridicità se il racconto risulta compatibile e vi sono elementi di riscontro
  • L'assoluzione in un procedimento non annulla automaticamente le valutazioni probatorie in altri procedimenti; l'esistenza di precedenti condanne, di un modus operandi ripetuto o di riscontri investigativi può legittimare misure cautelari e l'applicazione di aggravanti
  • Le censure relative alla qualificazione giuridica di comportamenti (es. usura, aggravanti mafiose) devono confrontarsi con gli accertamenti tecnici e le risultanze investigative e spiegare perché tali elementi sarebbero svianti o erronei
  • Se una censura non è stata specificamente dedotta nei gradi di merito competenti (per es. nel procedimento di riesame), essa può essere dichiarata inammissibile in cassazione per carenza di devoluzione
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa possono comportare l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare preliminarmente la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni

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