Cassazione Civile, Ordinanza n. 34208/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per € 350.000,00, somma richiesta a titolo di compensi per attività di procacciamento di affari svolta in esecuzione di due scritture di incarico. L'opponente aveva contestato il decreto, ma il tribunale e poi la Corte d'appello di Roma avevano respinto l'opposizione. In cassazione, i ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato incontestata l'iscrizione del resistente all'albo dei mediatori, circostanza mai allegata dallo stesso e che non richiedeva contestazione espressa; con il secondo hanno dedotto la violazione degli artt. 2 e 6 della L. 39/1989, lamentando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'iscrizione della controparte all'albo dei mediatori; con il terzo hanno denunciato la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello, discostandosi dalle allegazioni del resistente, avesse escluso che questi avesse operato come procacciatore di affari, pronunciando così su una domanda diversa da quella proposta. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: la sentenza d'appello risultava notificata il 17.4.2023, ma la relata di notifica non era stata depositata tempestivamente ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; il deposito era avvenuto solo con la richiesta di decisione, oltre il termine perentorio. Inoltre, il ricorso era stato notificato il 16.6.2023 oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo tardivo il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve. Ha confermato che l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di lite, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata; definizione conforme alla proposta
La decisione resa in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte, richiamando anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata è un onere perentorio; il suo mancato tempestivo deposito determina l'improcedibilità del ricorso.
Invocato dai ricorrenti per censurare l'apprezzamento del fatto e delle allegazioni, ma la Corte non esamina il merito per la declaratoria di improcedibilità.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel primo motivo di ricorso per contestare la pretesa incontestazione di un fatto.
Richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova, ma senza scrutinio di merito per l'improcedibilità.
Invocati per sostenere la necessità di verificare l'iscrizione del resistente all'albo dei mediatori; la censura resta assorbita dall'improcedibilità.
Richiamati nel terzo motivo per denunciare ultra/extra petizione e valutazione delle allegazioni, ma non esaminati nel merito.
In caso di definizione del ricorso in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le condanne sanzionatorie previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
La Corte esclude il contrasto con il giusto processo, ritenendo che i termini processuali per il ricorso per cassazione non restringano irragionevolmente l'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito tempestivo della relata di notificazione della sentenza impugnata è un onere processuale perentorio: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, salvo che la relata sia comunque nella disponibilità del giudice tramite fascicolo d'ufficio o produzione della parte resistente.
- La notificazione del ricorso oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impedisce di evitare la sanzione dell'improcedibilità legata al mancato deposito della relata.
- Le scansioni temporali del giudizio di cassazione, anche se rigorose, non contrastano di per sé con il diritto al giusto processo, perché perseguono esigenze di certezza e ragionevole durata del processo.
- Quando il ricorso è definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti economici previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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