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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28696/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto censure sul giudizio di responsabilità e sulla valutazione delle prove, sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condanna al pagamento delle spese processuali e l'erroneo giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze erano in parte meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per cui è stata pronunciata la condanna in appello, ossia evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte rileva che il motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato prospettato in modo inammissibile, senza un confronto effettivo con la motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono richiamate nel motivo di ricorso in relazione al giudizio di bilanciamento con la recidiva.

  • art. 99 c.p.

    È richiamata la recidiva quale elemento oggetto del giudizio di bilanciamento contestato dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, se la censura non individua specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito; in difetto, sono generiche e inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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