Cassazione Penale, Ordinanza n. 19737/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione e cessione di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare tale qualificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una riproposizione di questioni già valutate e disattese dai giudici di merito e in una sollecitazione a una nuova lettura del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo analitico l'esclusione della lieve entità del fatto, valorizzando la disponibilità di diverse sostanze stupefacenti, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento, di appunti con nomi, cifre e quantità, nonché l'assetto organizzativo dell'attività di spaccio, svolta in un appartamento destinato a tale uso, distinto dalla abitazione dell'imputato, e controllato con un monitor collegato a una microcamera occultata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per la fattispecie ordinaria di detenzione e cessione di stupefacenti.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato unitamente al comma 1 nella contestazione del reato di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Invocato dalla difesa come ipotesi di lieve entità, ma escluso in fatto e in diritto dalla Corte territoriale e confermato in sede di legittimità come non configurabile sulla base degli elementi valorizzati.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie, salvo che si indichino specifici travisamenti di atti decisivi.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere rigettata quando il quadro complessivo evidenzi quantità e varietà delle sostanze, strumenti tipici dello spaccio, materiale per il confezionamento, annotazioni contabili e un'organizzazione non occasionale dell'attività.
- La presenza di elementi sintomatici di organizzazione dell'attività di spaccio, come un locale dedicato, strumenti di controllo degli accessi e un flusso di persone compatibile con cessioni ripetute, è incompatibile con la qualificazione del fatto come di lieve entità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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