Cassazione Penale, Sentenza n. 10206/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per violazione degli artt. 76, comma 7 e 80 del d.lgs. n.159/2011: mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, Garone ometteva di comunicare al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza l'acquisizione del corrispettivo di una vendita (con atto del 27/07/2017). La Corte d'appello aveva individuato come oggetto della mancata comunicazione i compensi incassati negli anni 2015 e 2016, escludendo rilevanza penale rispetto al pagamento del saldo all'erario. L'ultima variazione patrimoniale rilevante era un bonifico del 13/01/2016, che avrebbe dovuto essere comunicato entro 30 giorni (quindi entro il 12/02/2016), data da cui si fa risalire l'epoca di consumazione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che, conteggiando le cause di sospensione dei termini per complessivi 99 giorni, alla data della pronuncia della sentenza di appello era decorso il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo) applicabile alla fattispecie. In assenza di cause di proscioglimento, è stata pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Inoltre, l'intervenuta prescrizione ha escluso qualsiasi pronuncia sulla confisca diretta o per equivalente, con richiamo all'impossibilità di applicare l'art. 578-bis c.p.p. introdotto dal d.lgs. 10/03/2018 n.21 ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (richiamata la Sez. U. n. 4145/2022, Esposito).
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 76, comma 7
Individua l'obbligo di comunicazione relativo a variazioni patrimoniali per soggetti sottoposti a misure di prevenzione; qui la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione di una variazione patrimoniale costituisse il fatto penalmente rilevante.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 80
Stabilisce i termini per la comunicazione delle variazioni patrimoniali (30 giorni). La Corte ha fatto decorrere il termine dalla data del bonifico del 13/01/2016, fissando così l'epoca di consumazione del reato.
Richiamato per rilevare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento; in presenza di estinzione del reato per prescrizione si pronuncia l'estinzione senza ulteriori accertamenti.
art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art.6, comma 4, d.lgs. 10/03/2018, n.21)
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 578-bis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto la norma ha natura anche sostanziale quando riguarda forme di confisca con componente sanzionatoria; di conseguenza non si poteva più disporre confisca diretta o per equivalente dopo l'estinzione del reato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito), Rv. 284209-01
Richiamata per il principio che le nuove disposizioni in tema di confisca per equivalente e forme affini, aventi rilievo anche sostanziale, non sono applicabili ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Massime di principio
- Quando la prescrizione del reato si è consumata prima della pronuncia impugnata, la Corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
- Per i reati con termine di consumazione legato a un obbligo di comunicazione (es. comunicazioni patrimoniali entro 30 giorni), l'epoca del reato si computa dalla data dell'ultima variazione patrimoniale dovuta alla comunicazione.
- Nella determinazione della prescrizione vanno conteggiate le eventuali sospensioni dei termini (anche se sommarie) e, se il termine massimo è decorso, il reato si estingue indipendentemente dall'esito del merito.
- Le norme che introducono nuove forme di confisca con componente sanzionatoria (es. art. 578-bis c.p.p.) non sono applicabili ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore se la norma ha natura anche sostanziale; quindi l'estinzione del reato per prescrizione può precludere ogni provvedimento ablatorio nuovo.
- Se non risultano cause di proscioglimento, l'estinzione del reato per prescrizione impedisce alla Corte di pronunciarsi su misure patrimoniali collegate al reato stesso.
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