Cassazione Civile, Ordinanza n. 32611/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio finanziario aveva emesso un avviso di liquidazione per imposta di successione e INVIM relativa alla successione di un de cuius, indirizzandolo anche nei confronti dei coeredi di un soggetto che era stato chiamato all'eredità ma era deceduto senza averla accettata. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che, in difetto di accettazione da parte del chiamato deceduto, l'obbligazione tributaria relativa alla precedente successione si fosse estinta e non potesse essere imputata ai suoi eredi. L'Agenzia ha impugnato tale decisione deducendo la violazione degli artt. 7, 28 e 36 del d.lgs. 346/1990 e dell'art. 479 c.c., sostenendo che per l'imposta di successione il presupposto è la chiamata all'eredità e non l'accettazione, sicché il trasmissario che abbia acquistato la qualità di erede del chiamato è tenuto all'imposta anche per la successione del dante causa, nei limiti e secondo le regole previste dalla disciplina tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel sistema dell'imposta sulle successioni, il presupposto impositivo è la chiamata all'eredità e non l'accettazione, con disciplina tributaria non coincidente con quella civilistica. Ha richiamato gli artt. 7, 28 e 36 del d.lgs. 346/1990 e l'art. 479 c.c., chiarendo che il trasmissario, divenuto erede del chiamato deceduto, non è automaticamente erede dell'originario de cuius, ma, se il chiamato era nel possesso dei beni ereditari, può essere tenuto al pagamento dell'imposta relativa alla successione precedente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione per l'esame delle ulteriori eccezioni rimaste assorbite; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
La morte del chiamato all'eredità senza accettazione determina la trasmissione del diritto di accettare agli eredi del chiamato; il trasmissario non diventa automaticamente erede dell'originario de cuius e, per rispondere dei suoi debiti, occorre una ulteriore accettazione.
È richiamato per indicare che l'acquisto della qualità di erede del trasmittente può avvenire per accettazione espressa o tacita.
art. 5 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Indica l'erede quale soggetto passivo dell'imposta sulle successioni, ma nel sistema tributario la nozione è letta alla luce delle norme speciali sulla chiamata all'eredità.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Fino a quando l'eredità non è accettata, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato; il presupposto impositivo è dunque la chiamata e non l'accettazione.
art. 28 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Il chiamato all'eredità è, in linea generale, tenuto a presentare la dichiarazione di successione.
art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Il chiamato all'eredità che non ha ancora accettato risponde del pagamento dell'imposta se è nel possesso dei beni ereditari e nei limiti del loro valore.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La disciplina tributaria della successione opera con regole proprie, non coincidenti con quelle civilistiche sull'acquisto dell'eredità.
Massime di principio
- In tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell'imposizione è la chiamata all'eredità e non l'accettazione dell'eredità; le regole fiscali possono anticipare gli obblighi dichiarativi e di pagamento rispetto all'acquisto civilistico della qualità di erede.
- La trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 c.c. non comporta che il trasmissario sia automaticamente erede dell'originario de cuius: per tale qualità occorre una ulteriore accettazione.
- Se il chiamato all'eredità muore senza aver accettato e il suo erede trasmissario sia nel possesso dei beni ereditari, questi può essere tenuto al pagamento dell'imposta anche con riguardo alla successione apertasi in precedenza, nei limiti previsti dalla normativa tributaria.
- Nel giudizio di legittimità, quando la decisione di merito fonda l'annullamento dell'atto su un presupposto giuridico erroneo in assoluto, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.
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