Cassazione Civile, Ordinanza n. 10976/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle esattoriali emesse per crediti della Regione Emilia-Romagna. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello, invece, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ma aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione del principio di soccombenza e degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., perché la compensazione era stata disposta senza soccombenza reciproca e senza l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, richieste dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, applicabile ratione temporis. La motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla sola 'particolarità del thema decidendum', è stata censurata come generica e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla compensazione delle spese. Ha affermato che, esclusa la soccombenza reciproca, la compensazione richiede una motivazione specifica e riferita a concrete circostanze della controversia, non essendo sufficiente una formula generica come la 'particolarità del thema decidendum'. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione denunciata riguarda la falsa applicazione delle norme sulle spese di lite e consente il sindacato di legittimità sulla correttezza giuridica della motivazione della compensazione.
Richiama il principio generale di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla norma; le 'gravi ed eccezionali ragioni' costituiscono clausola generale da specificare con motivazione puntuale.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, ma non è oggetto di autonoma statuizione nel decisum.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, ma non è oggetto di autonoma statuizione nel decisum.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 9 d.lgs. 24/09/2015 n. 156
La modifica normativa richiamata è indicata come applicabile alla fattispecie perché entrata in vigore dal 1.1.2016.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico: occorre l'indicazione di concrete ragioni, specifiche alla controversia, che consentano il controllo di legittimità.
- La formula generica della 'particolarità della controversia' o del 'thema decidendum' non è di per sé sufficiente a integrare le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste per derogare al principio di soccombenza.
- Quando non vi sia soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale delle spese richiede una motivazione espressa e puntuale, fondata su elementi specifici del caso concreto.
- La clausola delle 'gravi ed eccezionali ragioni' opera come norma elastica, ma la sua concretizzazione deve risultare dalla motivazione del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione sotto il profilo della correttezza giuridica.
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