Cassazione Civile, Ordinanza n. 20423/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro nel quale, a seguito di un precedente giudicato sull'orario effettivamente svolto, è emerso che i contributi versati non erano congruenti con quelli dovuti. La lavoratrice ha domandato il versamento dei contributi omessi e, in subordine, la costituzione della rendita presso l'INPS. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto solo la domanda subordinata, ritenendo che i contributi fossero ormai prescritti, e ha condannato la datrice di lavoro a richiedere all'INPS la costituzione della rendita reversibile e a versare la relativa riserva matematica, compensando però integralmente le spese di tutti i gradi. La lavoratrice ha ricorso in cassazione solo contro la compensazione delle spese; la datrice di lavoro ha proposto ricorso incidentale deducendo: (1) decadenza dell'INPS dalla produzione documentale in rinvio ex art. 416 c.p.c.; (2) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe considerato una retribuzione comprensiva di quota in natura non provata; (3) omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla produzione documentale in rinvio, affermando che nel giudizio di rinvio sono precluse nuove prove salvo eccezioni, ma restano esercitabili i poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro su fatti già ritualmente allegati. Ha dichiarato inammissibile la doglianza di ultrapetizione, chiarendo che la Corte territoriale si è limitata a interpretare la domanda e ad accertare in fatto quale fosse la retribuzione erogata, senza violare l'art. 112 c.p.c. Ha poi ritenuto infondata la censura sull'interesse ad agire, perché la Corte d'appello aveva esaminato espressamente l'eccezione. Quanto al ricorso principale, la Cassazione ha confermato la compensazione integrale delle spese, reputando sufficiente la motivazione resa dalla Corte d'appello e idonee le ragioni indicate: complessità della controversia e accoglimento solo parziale della domanda complessiva. Ha inoltre ritenuto legittima la declaratoria di irripetibilità delle spese nei confronti dell'INPS rimasto contumace nei gradi precedenti. È stato quindi disposto il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
Nel giudizio del lavoro, la preclusione alla produzione documentale della parte costituita è valutata tenendo conto del regime del rinvio e dei limiti ai nuovi mezzi di prova, ma non impedisce l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice su fatti già introdotti nel processo.
Il giudizio di rinvio è configurato come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale in linea di principio non sono ammesse nuove prove o nuove domande, salvo eccezioni connesse alla sentenza rescindente o a fatti sopravvenuti.
Nel rito del lavoro, anche in sede di rinvio, il giudice conserva poteri istruttori ufficiosi sui fatti già ritualmente allegati o acquisiti nel processo prima della cassazione.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice, interpretata la domanda, procede all'accertamento dei fatti necessari a decidere la controversia secondo la qualificazione del petitum e della causa petendi.
L'interesse ad agire sussiste quando la parte ha utilità concreta dalla pronuncia richiesta; la Corte territoriale aveva espressamente riconosciuto l'interesse della lavoratrice alla maggiore contribuzione.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro disciplina può essere derogata nei casi di compensazione giustificata e motivata nei limiti di legge.
nella formulazione vigente ratione temporis
La compensazione totale o parziale è legittima se sorretta da esplicite gravi ed eccezionali ragioni riferite a circostanze della controversia, come la complessità del giudizio o l'obiettiva incertezza del diritto controverso.
È la disciplina delle spese applicabile al caso in ragione della data di introduzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il processo è tendenzialmente a istruzione chiusa: non sono ammissibili nuove prove o documenti, salvo ipotesi eccezionali; tuttavia i poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro restano esercitabili sui fatti già ritualmente allegati nel processo.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita a interpretare la domanda e a compiere gli accertamenti fattuali necessari per stabilire il contenuto concreto della pretesa.
- L'interesse ad agire va verificato in concreto in relazione all'utilità che la pronuncia può arrecare alla parte; se il giudice di merito lo riconosce espressamente, non vi è omessa pronuncia.
- La compensazione delle spese, nel regime ratione temporis applicabile, è legittima se sorretta da una motivazione che indichi circostanze della controversia idonee a integrare gravi ed eccezionali ragioni, quali la complessità del giudizio o l'accoglimento solo parziale della domanda.
- La contumacia di una parte nei gradi precedenti non impedisce, in presenza di una compensazione giustificata, la declaratoria di irripetibilità delle spese nei suoi confronti quando manchino poste contrapposte da regolare in compensazione.
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