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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12561/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011, emesso dal Comune per alcuni immobili di sua proprietà e basato sulla stima del valore dell'area in euro 94,92 al mq secondo una delibera comunale del 2007. Ha contestato, in primo grado e poi in appello, l'incongruità della valutazione e l'erronea indicazione delle superfici rispetto a quelle catastali, deducendo anche la perdita di proprietà di una parte del terreno per effetto di un decreto di esproprio. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o comunque per omesso esame della doglianza sulla mancata corrispondenza tra superficie indicata nell'avviso e superficie effettivamente di proprietà; (2) violazione delle norme sulla determinazione del valore venale dell'area, per non avere considerato i parametri legali, i vincoli di inedificabilità e una consulenza tecnica espletata in altro giudizio; (3) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'appello era specifico e non poteva essere dichiarato inammissibile, essendo stato invece rigettato nel merito. La memoria successiva è stata ritenuta non pertinente rispetto alle questioni devolute.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il terzo motivo, giudicando erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal giudice tributario regionale. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo, perché relativo al merito dell'accertamento del valore, non esaminato dalla sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge sostanziale relativa ai criteri di determinazione del valore venale dell'area.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole processuali sull'appello specifico.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La sentenza è censurata per asserita mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente non rispettata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sulla motivazione delle decisioni del processo tributario.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato per la determinazione del valore venale dell'area ai fini dell'imposizione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ne afferma la violazione solo come erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, ribadendo che nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena e la riproposizione delle ragioni di impugnazione soddisfa l'onere di specificità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'appellante ripropone le ragioni di contestazione dell'atto impositivo in contrapposizione alla motivazione della sentenza di primo grado, poiché l'appello ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il gravame contiene una censura comprensibile e riferibile alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, anche se formulata mediante riproposizione delle difese già svolte e accompagnata da nuova documentazione.
  • La censura di motivazione apparente o inesistente non è fondata se il giudice di appello ha comunque espresso una valutazione, sia pure sintetica, sulla ragione di inammissibilità del gravame; in tal caso, il vero tema è la correttezza della qualificazione processuale dell'appello.
  • Quando il motivo accolto riguarda la sola erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, le questioni di merito non esaminate restano assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • In tema di accertamento ICI sul valore di aree edificabili, la controversia sul merito della stima resta impregiudicata se la sentenza impugnata non l'ha affrontata, dovendo il giudice del rinvio esaminare nuovamente i parametri valutativi dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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