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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15435/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Un detenuto, condannato all’ergastolo per più reati tra cui porto d’arma, ricettazione, estorsione aggravata e omicidio, aveva chiesto la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 16-nonies e 47-ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza ritenendo non ancora formulabile un giudizio favorevole sul superamento della duplice prognosi richiesta, valorizzando la recente iniziale collaborazione con la giustizia, la ripresa di contatti con esponenti della criminalità organizzata operanti nel quartiere Giostra di Messina e la recente apertura all’esperienza premiale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il percorso di recupero del condannato, la positiva evoluzione della personalità, l’importanza della collaborazione con la giustizia e avrebbe travisato dati probatori documentali, la relazione specialistica ex art. 80 ord. pen. e fatti/documenti relativi alla fruizione del permesso premio, con motivazione asseritamente apparente, illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente dirette a una diversa valutazione del fatto e perché ripropositive di censure già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con motivazione ritenuta congrua, non apparente né illogica. In particolare, ha considerato non censurabile la valutazione di prematurità della misura, fondata su elementi fattuali quali la recente collaborazione, i contatti con ambienti criminali e la recente apertura al percorso premiale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies ord. pen.

    Norma richiamata quale parametro per la richiesta di detenzione domiciliare; il giudizio del Tribunale sul superamento della prognosi deve essere sorretto da valutazione concreta degli elementi disponibili.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Base normativa della detenzione domiciliare richiesta dal condannato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato per dedurre violazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà attinenti al merito e non deducibili in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto insussistenti profili di contraddittorietà, illogicità o motivazione apparente.

  • art. 80 ord. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare il travisamento della relazione specialistica; la censura è stata ritenuta di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza è limitato alla verifica dell’esistenza di una motivazione non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi favorevoli o sfavorevoli alla misura.
  • Quando il tribunale di sorveglianza fonda il rigetto di una misura alternativa sulla prematurità della richiesta, valorizzando elementi concreti come la recente collaborazione, i rapporti con ambienti criminali e la recente apertura al percorso trattamentale, tale valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La dedotta utilizzazione distorta di relazioni trattamentali o documenti non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione se, nella sostanza, la doglianza richiede una rivalutazione del giudizio prognostico compiuto dal giudice di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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