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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Nel corso di un giudizio d'appello pendente dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, il collegio aveva dato atto dell'autorizzazione del presidente del tribunale all'astensione di due componenti e aveva rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni davanti ad altro collegio, prevedendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La parte privata ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che il provvedimento fosse nullo, perché il collegio, una volta rilevata l'astensione di due magistrati, non avrebbe potuto disporre la rimessione della causa ad altro collegio né regolare la trattazione con note scritte. Il comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, osservando che il provvedimento impugnato non aveva deciso sulla competenza; il pubblico ministero ha concluso nello stesso senso. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato la tardività della memoria illustrativa depositata dal ricorrente, depositata cinque giorni prima dell'adunanza invece dei dieci previsti, e ha ritenuto generica la giustificazione fondata su asseriti problemi tecnici della casella PEC.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Ha osservato che l'ordinanza impugnata non aveva compiuto alcuna attività decisoria sulla controversia, limitandosi a una distribuzione interna del potere di provvedere sullo specifico affare e a fissare la forma di trattazione, profili che attengono alla trattazione della causa e non integrano questioni di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore ordine di versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidono effettivamente una questione di competenza; non può essere utilizzato per censurare scelte organizzative interne dell'ufficio giudiziario o modalità di trattazione della causa.
  • La ripartizione del potere di provvedere tra collegi o magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario non integra questione di competenza, ma attiene alla distribuzione interna degli affari e alla trattazione del processo.
  • La sostituzione dell'udienza con note scritte e, più in generale, la gestione del calendario o della forma di trattazione non sono di per sé provvedimenti sulla competenza.
  • Nel procedimento camerale, il deposito della memoria deve rispettare il termine previsto dalla disciplina applicabile; una giustificazione generica di ritardo, non specifica quanto alla causa impeditiva, non consente la rimessione in termini.
  • L'inammissibilità del regolamento di competenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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