Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Nel corso di un giudizio d'appello pendente dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, il collegio aveva dato atto dell'autorizzazione del presidente del tribunale all'astensione di due componenti e aveva rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni davanti ad altro collegio, prevedendo la sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La parte privata ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che il provvedimento fosse nullo, perché il collegio, una volta rilevata l'astensione di due magistrati, non avrebbe potuto disporre la rimessione della causa ad altro collegio né regolare la trattazione con note scritte. Il comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, osservando che il provvedimento impugnato non aveva deciso sulla competenza; il pubblico ministero ha concluso nello stesso senso. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato la tardività della memoria illustrativa depositata dal ricorrente, depositata cinque giorni prima dell'adunanza invece dei dieci previsti, e ha ritenuto generica la giustificazione fondata su asseriti problemi tecnici della casella PEC.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Ha osservato che l'ordinanza impugnata non aveva compiuto alcuna attività decisoria sulla controversia, limitandosi a una distribuzione interna del potere di provvedere sullo specifico affare e a fissare la forma di trattazione, profili che attengono alla trattazione della causa e non integrano questioni di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore ordine di versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte; nel caso concreto la sua applicazione è stata ritenuta afferente alla trattazione e non alla competenza.
richiamato come termine per il deposito della memoria illustrativa nel procedimento camerale.
richiamato per la disciplina del procedimento e per l'applicazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 ai giudizi pendenti.
indicato come norma di applicazione temporale della nuova disciplina ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per l'udienza camerale.
art. 3, comma 28, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
citato quale fonte della formulazione introdotta dell'art. 380-ter c.p.c.
art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197
citata quale intervento modificativo sulla disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022.
richiamati per affermare che il regolamento di competenza riguarda solo le questioni di competenza, non la distribuzione interna del potere di provvedere nell'ufficio giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidono effettivamente una questione di competenza; non può essere utilizzato per censurare scelte organizzative interne dell'ufficio giudiziario o modalità di trattazione della causa.
- La ripartizione del potere di provvedere tra collegi o magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario non integra questione di competenza, ma attiene alla distribuzione interna degli affari e alla trattazione del processo.
- La sostituzione dell'udienza con note scritte e, più in generale, la gestione del calendario o della forma di trattazione non sono di per sé provvedimenti sulla competenza.
- Nel procedimento camerale, il deposito della memoria deve rispettare il termine previsto dalla disciplina applicabile; una giustificazione generica di ritardo, non specifica quanto alla causa impeditiva, non consente la rimessione in termini.
- L'inammissibilità del regolamento di competenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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