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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25555/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.) in relazione all'art. 192 c.p.p.: censura della utilizzazione dei rilevamenti GPS prodotti da una società privata senza acquisizione del dispositivo o del supporto informatico e senza verifica della loro attendibilità, posto che tali dati sarebbero stati determinanti per la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 367 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che i tracciamenti GPS, anche se curati da una società privata, costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile sia in formato cartaceo sia digitale; l'acquisizione del dispositivo o del supporto informatico non è condizione di ammissibilità della prova. L'attendibilità del dato è questione di valutazione del merito e non di inutilizzabilità automatica del mezzo di prova. Inoltre il ricorrente non aveva dedotto il malfunzionamento del dispositivo né chiesto una perizia in sede di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma sostanziale applicata quale titolo di reato per la condanna (denuncia/asserita simulazione di furto riferita all'autovettura).

  • art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Parametro di ammissibilità del motivo di cassazione (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina probatoria: il ricorrente invocava violazione per l'utilizzo di dati non direttamente verbalizzati dalla Polizia Giudiziaria; la Corte ha interpretato che l'articolazione delle forme di acquisizione (dispositivo vs supporto vs trascrizione) non preclude l'utilizzabilità della prova.

Massime di principio

  • I dati GPS estratti e trasmessi da società private possono valere come prova documentale anche se non acquisiti direttamente dalla Polizia Giudiziaria; possono essere prodotti in forma cartacea o digitale.
  • La rilevanza dell'affidabilità tecnica del dispositivo GPS è questione di valutazione probatoria di merito: per contestarla efficacemente occorre dedurre specificamente il malfunzionamento o chiedere una perizia tecnica in sede di merito.
  • La mancata acquisizione del supporto informatico o del dispositivo non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; confondere l'utilizzabilità della prova con la sua attendibilità è un errore procedurale.
  • In Cassazione i motivi che censurano la valutazione della prova devono essere specifici e ben fondati: deduzioni generiche sulla attendibilità tecnica senza elementi istruttori portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Per escludere o indebolire efficacemente tracce GPS in un procedimento penale, è necessario sin dalle fasi di merito attivare mezzi istruttori (perizia, acquisizione del dispositivo/suoi supporti, richieste istruttorie) e formulare contestazioni tecniche puntuali.

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