Cassazione Penale, Ordinanza n. 29902/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che i precedenti fossero risalenti nel tempo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando il preteso corretto comportamento processuale e affermando che la gravità del fatto non ostasse al loro riconoscimento. La Corte ritiene i motivi generici e non idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata, giudicata completa e logica, nella quale il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche erano fondati sulla particolare gravità del fatto e sulla persistente pericolosità sociale desunta dai precedenti penali per reati gravi commessi tra il 2018 e il 2019.
Norme richiamate
È il reato per il quale la condanna di merito è stata confermata; il testo non ne esplicita ulteriormente la struttura, limitandosi a richiamarne la contestazione e la conferma in appello.
Le attenuanti generiche sono state negate dai giudici di merito e la Corte di cassazione ha ritenuto corretta e non sindacabile la relativa motivazione, fondata sulla gravità del fatto e sulla pericolosità sociale dell'imputato.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata/non esclusa, perché i precedenti dell'imputato, sebbene risalenti, erano indice di persistente pericolosità sociale, valorizzata in relazione alla gravità del nuovo reato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa è completa, logica e coerente.
- La valutazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione dia conto in modo razionale della pericolosità sociale dell'imputato e della gravità del fatto.
- La risalenza temporale dei precedenti penali non esclude di per sé la recidiva quando il giudice di merito li valorizzi come indice di una persistente propensione a delinquere, soprattutto se il nuovo reato si inserisce in un quadro di particolare gravità.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito evidenzi elementi negativi quali la gravità del fatto e i precedenti penali, anche a fronte di un comportamento processuale formalmente corretto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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