Cassazione Penale, Sentenza n. 14737/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari che aveva annullato la revoca degli arresti domiciliari disposta dal GIP e aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora. Il ricorrente deduce violazione di legge per errata qualificazione del materiale indiziario, sostenendo che solo l'episodio del 16/12/2020 sarebbe stato riscontrato (per il quale è intervenuta archiviazione per speciale tenuità), che non è stato effettuato alcun sequestro del gasolio stimato dagli inquirenti e che non si può apporre sequestro o adottare misure cautelari sulla base di mere ipotesi o della generica propensione a commettere reati; inoltre contesta le esigenze cautelari richiamando il decorso di circa tre anni e mezzo dai fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica e insufficiente la censura del ricorrente perché non confuta specificamente la motivazione del tribunale, che aveva valorizzato numerose acquisizioni (documentali e videoriprese) relative a plurimi episodi e ingenti quantitativi di gasolio destinato ad usi soggetti a maggior imposta, oltre alla persistenza, durata e modalità delle condotte. La Corte ha ritenuto che il tribunale abbia compiuto una valutazione equilibrata tra la minor limitazione possibile della libertà e le esigenze di tutela collettiva, motivando la sussistenza del pericolo di reiterazione e la congruità dell'obbligo di dimora. Per effetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (comma finale) e artt. 40 comma 1 lett. c), comma 4, 49 del D.Lgs. 504/1995
presenti nella motivazione dell'ordinanza impugnata come quadro normativo dell'incolpazione provvisoria
Le norme del D.Lgs. 504/1995 sono richiamate in relazione a fatti concernenti gasolio destinato ad usi sottoposti a maggior imposta; la Corte prende atto della qualificazione dei fatti alla luce di tali disposizioni come oggetto delle indagini e della valutazione cautelare
richiamato nella decisione
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; consente di far gravare le spese sull'istante
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
menzionata nel dispositivo
Richiamo giurisprudenziale usato per motivare l'attribuzione, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende quando non è ravvisabile colpa grave del ricorrente nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Un motivo di cassazione generico che si limita a contestare in termini vaghi la qualificazione degli indizi, senza confutare punto per punto la motivazione del giudice di merito, è destinato all'inammissibilità.
- La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può fondarsi sulla combinazione di prove documentali, rilevazioni video e altri riscontri relativi a più episodi; non è decisivo il fatto che un singolo episodio sia stato archiviato separatamente.
- Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: il giudice deve considerare gravità, modalità, persistenza, concentrazione delle condotte e quantità degli elementi trattati per valutare il pericolo di reiterazione e la proporzione della misura cautelare.
- Riferimenti processuali o questioni attinenti al sequestro non sono necessariamente rilevanti per la legittimità di una misura personale cautelare se non è dimostrato il nesso diretto con l'esigenza cautelare dedotta.
- La corte può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso, sulla base dei criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
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